Peculiare efficacia della trasmissione della delazione



Ci si può interrogare sul perchè la legge abbia autonomamente denominato il fenomeno del subingresso a titolo ereditario nella delazione. In altri termini potrebbe apparire scontato che, venendo meno un soggetto, si apra la sua successione e non v'è nulla di speciale nella constatazione che, tra gli altri elementi attivi ricadenti nell'asse ereditario, si rinvenga anche la situazione giuridica soggettiva consistente nella possibilità di accettare un'eredità.

Così delineato, il problema consiste nella possibilità di ritagliare o meno per il fenomeno che l'art.479 cod.civ. appella come "trasmissione" una qualche autonomia logica e funzionale rispetto alla funzione generale espressa con il termine "successione" nota1. Ebbene: questa possibilità, rispetto alla quale sia il I, sia il III comma della ricordata disposizione sono assolutamente neutri (richiamando vicende che ben potrebbero essere qualificate in chiave di successione), sembrerebbe concretarsi nel II comma, ai sensi del quale se gli eredi del delato che sia morto prima di aver accettato l'eredità devolutagli "non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo che ha rinunziato". In buona sostanza la legge sancisce un'espansione quantitativa pro quota della chiamata ereditaria tra i trasmissari che, pur non seguendo le regole proprie dell'istituto dell'accrescimento in senso tecnico (artt. 674 e ss. cod.civ.), comunque palesa una dinamica attributiva sconosciuta rispetto al fenomeno della successionenota2. Ebbene: è propriamente questa duplice ed anomala efficacia che viene a contraddistinguere la trasmissione e a scandirne la forza peculiare.

Note

nota1

Non a caso qualche autore parla indifferentemente di trasmissione o di successione nella delazione: cfr. Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.239. Va rimarcato come la trasmissione operi anche nel caso dell'erede sotto condizione sospensiva. L'art. 139 disp. att. cod.civ. prevede infatti che i diritti scaturenti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi se l'onorato muore senza che la condizione si sia verificata (Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 2002, p.78).
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nota2

Si veda Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.147, ove si sottolinea che l'effetto incrementativo legato alla contitolarità nella situazione di delazione per l'ipotesi di rinunzia di taluno dei trasmissari non corrisponde comunque al fenomeno dell'accrescimento, per cui non troverà applicazione il regime specificamente dettato per questo istituto agli artt.674 e ss. cod.civ.. Non saranno perciò richiesti neppure i presupposti tipici dell'accrescimento (Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.194).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

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