Peculiare efficacia del prelegato



Il prelegato sortisce speciali effetti. Si pensi in primo luogo alla possibilità di acquisizione del solo legato (o, all'inverso, della sola eredità, ancorchè l'eventualità si prospetti come inusuale, data la responsabilità dell'erede in relazione alle passività ereditarie). Quanto appena riferito deve fare i conti con la differente dinamica acquisitiva dei lasciti. L'eredità deve essere accettata (anche soltanto tacitamente: cfr. gli artt.475 e ss. cod.civ.), mentre il legato viene invece automaticamente acquisito, salva la possibilità di un rifiuto (art.649 cod.civ. ). Ne segue che il chiamato ben potrebbe, senza per questo rischiare di essere considerato erede, conseguire l'oggetto del legato. Nè questa condotta potrebbe essere interpretata quale accettazione tacita ex art.476 cod.civ..

Per quanto attiene al possesso, il prelegatario, proprio in quanto la disposizione deve essere considerata sempre e comunque come legato per l'intero (si veda l'art.art.661 cod.civ., deve domandare il possesso della cosa legata ai coeredi, non potendo nella propria parallela veste di erede repurtarsi esentato dalla disposizione di cui al III comma dell'art.art.649 cod.civ.. Proprio in considerazione di ciò è stato deciso che, nell'ipotesi in cui il bene assegnato sia un immobile locato a terzi, legittimamente il conduttore, nel tempo che precede la consegna del bene al prelegatario, può restituire il predetto bene ad uno qualsiasi dei coeredi (Cass. Civ., Sez. III,17152/12).

Ancora: le alterazioni patologiche eventualmente concernenti una delle attribuzioni non si riverbera automaticamente sull'altra, a meno che non venga in esame un problema riguardante non già la singola disposizione, bensì l'atto che le veicola (si pensi al testamento falso ovvero posto in essere da soggetto in condizioni di incapacità). Allo stesso modo l'eventuale clausola condizionale che sia stata apposta ad una delle disposizioni limita il proprio profilo effettuale a questa, senza comunicarsi all'altra.

E' stato anche fatto riferimento all'effetto del prelegato disposto a favore dell'indegno: la riabilitazione dovrebbe reputarsi efficace interamente (in particolare per la parte che sarebbe stata da imputare alla parte di eredità che sarebbe stata devoluta all'indegno) nota1. L'asserto merita una cospicua precisazione: l'effetto riabilitativo infatti è limitato alla disposizione fatta in favore dell'indegno. Stante l'indegnità, non sarebbe tuttavia neppure prospettabile un'imputazione del legato pro quota all'eredità spettante all'indegno che, per l'appunto, è escluso dalla successione. Non pare dunque appropriato fare riferimento all'istituto del prelegato, il quale postula la parallela qualità di erede del beneficiario, ciò che per l'appunto è escluso nel caso dell'indegnità.

Quanto infine ai debiti ereditari, il prelegatario non può che risponderne in relazione alla propria concorrente qualità di erede ed in stretta dipendenza della parte di eredità devolutagli, mentre va esente da qualsiasi responsabilità al pari di ogni legatario (art.671 cod.civ. ) nota2.

Note

nota1

Bonilini, I legati, Comm.cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.335 che sul punto riprende il parere del Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, p. 52.
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nota2

Ipotizzando che Primo, titolare di attività per un valore di 3000, nomini eredi Caio e Sempronio, prelegando a Caio un valore di 1000, i predetti eredi dovranno far fronte in pari misura alle passività che si riscontrassero (anche se Caio consegue 2000 e Sempronio 1000). Questo perchè Caio deve essere considerato legatario per 1000 ed erede soltanto per 1000, alla pari di Sempronio.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964

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