Patto di prelazione (cessione di partecipazioni sociali di società di capitali)



Il patto di prelazione in materia di azioni o di quote di società a responsabilità limitata si pone come eccezione al principio di libera circolazione della partecipazione sociale nell'ambito delle compagini a base capitalistica scaturente, sia pure con diversa portata (a seconda che ci si riferisca a spa o srl), dai novellati testi degli artt. 2355 , 2355 bis e 2469 cod.civ nota1.

La prelazione può rinvenire spazio nell'ambito delle clausole statutarie ovvero esser stata convenuta tra i soci, quale pattuizione parasociale. Con la clausola di prelazione viene imposto al socio che intende vendere le azioni (o le quote) di offrirle preventivamente agli altri soci, preferendo, per lo più a parità di condizioni, questi ultimi rispetto all'eventuale terzo acquirente. La proposta di acquisto indirizzata ai soci beneficiari del patto di prelazione dovrà quindi specificare il prezzo offerto dal terzo, nonché le altre modalità rilevanti del contratto che si intende concludere con lo stesso nota2. La finalità pratica della clausola è quella di rafforzare la compagine sociale, evitando l'ingresso in società a soggetti estranei, pur senza impedire al socio che intendesse alienare la propria partecipazione di procedere in tal senso nota3. Tale ratio permane anche in esito all'entrata in vigore della riforma delle società di capitali a far tempo dal giorno 1 gennaio 2004.

La configurazione del patto di prelazione può essere varia: per lo più si pone attenzione a disciplinare minuziosamente il procedimento volto a comunicare l'intenzione di alienare la partecipazione (invio di missiva raccomandata, assegnazione di un termine perentorio entro il quale gli altri soci possono dichiarare il proprio intento di aderire, il significato del contegno omissivo dei medesimi, l'eventuale accrescimento della prelazione pro quota nell'ipotesi in cui soltanto taluno dei soci intendano avvalersi del meccanismo della prelazione, etc.).

Si reputa che la comunicazione di volere alienare le quote o le azioni debba essere connotata dalle caratteristiche di una vera e propria proposta contrattuale (Tribunale di Cassino, 09 settembre 1997). E' stato così deciso che essa dovrebbe contenere anche l'indicazione del soggetto potenzialmente cessionario (Cass.Civ. Sez.I, 7879/01).

La clausola in considerazione ha sollevato nella prassi cospicui problemi. Assai rilevante è verificare la legittimità della c.d. prelazione impropria (per tale intendendosi la preferenza correlata al deferimento ad un terzo della determinazione del prezzo di cessione della partecipazione sociale) nonché la ammissibilità della prelazione per i trasferimenti a titolo gratuito. Ulteriore nodo posto all'attenzione della giurisprudenza è quello relativo all'esistenza di eventuali limiti all'introduzione ed all'eliminazione della clausola di prelazione statutaria (oggi non più attuale, dato il modo di disporre dell'art. 2437 cod.civ.) nonché all'efficacia di essa con particolare riferimento all'opponibilità ai terzi subacquirenti della partecipazione sociale.

Note

nota1

Norma, l'ultima, che ha sostituito la previsione del previgente art. 2479 cod.civ. . In relazione alla valenza generale del sistema antecedente la riforma, cfr. Mora, La prelazione volontaria, in Le fonti, a cura di Bonilini-Giovati-Guiotto-Mora, Milano, 1993, p.122; Stanghellini, I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Milano, 1998, p.133.
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nota2

Cfr., al riguardo, Meli, La clausola di prelazione negli statuti delle società per azioni, Napoli, 1991, pp.123 e ss.; Alessi, in Riv.dir. comm., 1987, vol. I, pp.51 e ss..
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nota3

In tal senso Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p.218; D'Arezzo, Condizioni di legittimità della clausola di prelazione impropria. Il commento, in Le società, 1998, vol. IX, p.1057.
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Bibliografia

  • ALESSI, Riv.dir.comm., I, 1987
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, Diritto delle società, II, 1988
  • D'AREZZO, Condizioni di legittimità della clausola di prelazione impropria. il commento, Le società, IX, 1998
  • MELI, La clausola di prelazione negli statuti delle società per azioni, Napoli, 1991
  • MORA, La prelazione volontaria , Milano, Le fonti, 1993
  • STANGHELLINI, I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Milano, 1998

Prassi collegate

  • Quesito n. 155-2018/I, Prelazione statutaria e risoluzione per mutuo consenso di atto di donazione di quote di Srl
  • Quesito n. 784-2014/I, Assegnazione in esito a liquidazione e diritto di prelazione
  • Quesito n. 152-2015/I, Efficacia di clausola che consente la prelazione “parziale” nella srl
  • Studio n. 158-2012/I, Questioni in tema di prelazione statutaria
  • Quesito n. 57-2008/I, Clausola di prelazione e gradimento nella srl
  • Quesito n. 19-2008/I, Quota di srl oggetto di pignoramento: spettanza del diritto di prelazione
  • Quesito n. 10-2008/I, Clausole di gradimento e clausole di prelazione nella srl
  • Quesito n. 144-2006/I, Operatività della clausola statutaria di prelazione in caso di conferimento in società
  • Quesito n. 70-2006/I, Donazione azioni di spa non quotata con riserva di usufrutto vita natural durante e clausola di prelazione a prezzo imposto

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