Patto di non concorrenza (agenzia)



L'art. 1751 bis cod.civ. (norma introdotta per effetto dell'art.5 del d.lgs. 10 settembre 1991 n.303 , oggetto di modificazione nell'ultima parte in conseguenza dell'art.23 della l.29 dicembre 2000 n.422 , i cui effetti sono previsti a decorrere dal giorno 1 giugno 2001) disciplina il patto con il quale l'agente si impegna nei confronti del preponente a limitare la concorrenza. Tale convenzione, perfezionata dopo lo scioglimento del contratto, deve farsi per iscritto. Essa deve avere ad oggetto "la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto"nota1 .

Il II° comma della norma in esame prevede la necessaria onerosità del patto limitativo della concorrenza nota2. Infatti la accettazione di esso in occasione della cessazione del rapporto comporta "la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale nota3. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente."
 
Anteriormente all'introduzione dell'art.1751 bis cod.civ. si dubitava della natura giuridica della clausola in esame. La posizione dell'agente infatti non poteva essere assimilata nè a quella di un prestatore di lavoro subordinato (in relazione al quale è dettato l'art.2125 cod.civ.), ma non convinceva neppure l'equiparazione dell'agente all'imprenditore del tutto autonomo (con la correlativa applicazione dell'art.2596 cod.civ.: cfr. tuttavia in questo senso Cass. Civ., Sez. II, 14454/2000 )nota4 .

La questione si palesa rilevante anche sotto il profilo della consistenza dell'onere formale. Mentre l'art. 2125 cod.civ. richiede la forma dello scritto a pena di nullità, configurandosi come un'ipotesi di formalismo ad substantiam actus, l'art.2596 cod.civ. prescrive la necessità dello scritto ad probationem tantum nota5. Svolte queste premesse, stupisce la scelta del legislatore che, nell'introdurre l'art.1751 bis cod.civ., si è limitato a riferire genericamente la necessità che il patto limitativo della concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto debba essere fatto per iscritto, senza tuttavia precisare se la violazione di questo precetto cagioni la nullità ovvero ulteriori conseguenze (quali la limitazione della prova testimoniale).

Note

nota1

La norma stabilisce quindi precisi ambiti applicativi della stessa sia a livello oggettivo, richiedendo una espressa delimitazione del territorio e dell'aspetto merceologico, sia a livello temporale, prevedendo un termine massimo di due anni, decisamente più breve di quello contenuto nell'art.2596 cod.civ. che inerisce i rapporti tra imprenditori (Baldassarri, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Appendice di aggiornamento, vol.I, Torino, 1995, p.77). Discusse sono le conseguenze che discendono  dall'impegno dell'agente per un periodo superiore a due anni. La norma è muta al riguardo. Si ritiene tuttavia che, in applicazione del principio di conservazione del contratto, sia esclusa la nullità del patto, essendo preferibile configurare un'automatica sostituzione della clausola con i limiti legali massimi consentiti (Trioni, Il contratto di agenzia, Padova, 1994, p.227). 
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nota2

Questo carattere pare avvicinare la nuova normativa a quella del patto di non concorrenza dettato per il rapporto di lavoro dipendente dall'art.2125 cod.civ. . Tuttavia è fondamentale osservare che, mentre per quest'ultima fattispecie, l'onerosità è requisito essenziale dell'accordo e va pattuita per iscritto a pena di nullità, nell'agenzia "l'onerosità è un effetto legale del patto stesso e, quindi, è irrilevante la sua mancata previsione nel contratto" (D'Andrea, Contratti d'agenzia: nuove regole sull'indennizzo, in Guida al diritto, 2001, n.5, p.53).
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nota3

Si tratta quindi di un compenso non collegato direttamente agli affari promossi (come la provvigione), ma di un corrispettivo di tipo risarcitorio, giustificato dal mancato svolgimento, da parte dell'agente, della propria attività in una determinata zona (con conseguente mancato sfruttamento della stessa), in adempimento dell'obbligo assunto: cfr. D'Andrea, cit., p.53.
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nota4

La assimilazione alla fattispecie prevista dall'art.2125 cod.civ. veniva esclusa, stante la specificità di quest'ultima, legata alla dinamica dei rapporti di lavoro subordinato (Boggio, Agenzia e lavoro subordinato: successione dei rapporti e patto limitativo della concorrenza, in Giur.piem., 1999, p.398). Anche l'applicazione estensiva dell'art.2596 cod.civ. suscitava tuttavia qualche dubbio. Infatti questa norma presuppone la sussistenza in capo ai contraenti della qualifica di imprenditore, ciò che risulta non sempre agevole da riscontrare in capo all'agente (a questo proposito, al fine di garantire la applicabilità della norma, si definiva concorrenziale, in senso ampio, cioè atecnico, anche l'attività svolta da un soggetto non imprenditore: cfr. Trioni, cit., p.223). L'intervento normativo ha oggi tuttavia in parte risolto questo problema perchè ha previsto una apposita disciplina per il contratto di agenzia.
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nota5

Tripodi, Modificata ancora la disciplina del contratto di agenzia: il nuovo patto di non concorrenza, in Corriere giuridico, n.4, 2001, p.438, che conclude tuttavia per la sua configurabilità in chiave di forma ad substantiam, mancando una espressa indicazione legale della sua funzione meramente probatoria.
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Bibliografia

  • BALDASSARRI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, I, 1995
  • BOGGIO, Agenzia e lavoro subordinato: successione dei rapporti e patto limitativo della concorrenza, Giur.piem., 1999
  • D'ANDREA, Contratti d'agenzia: nuove regole sull'indennizzo, Guida al diritto, 5, 2001
  • TRIONI, Il contratto di agenzia, Padova, 1994
  • TRIPODI, Modificata ancora la disciplina del contratto di agenzia: il nuovo patto di non concorrenza, Corriere giuridico, 4, 2001

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