Patto di famiglia: ambito soggettivo



Dalla lettura congiunta degli artt. 768 bis e dell'art. 768 quater, I comma, cod.civ. si ricava che il patto di famiglia deve essere perfezionato tra un soggetto ("l'imprenditore" o "il titolare di partecipazioni societarie") ed uno o più discendenti. Partecipano inoltre necessariamente il coniuge dell'imprenditore e "tutti" coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore". La struttura minimale del patto pare delineata dall'art.768 bis cod.civ., anche se esso rinviene una pratica utilità soltanto laddove, oltre agli attributari dell'azienda, esistono altri potenziali legittimari (in funzione dei quali viene ad operare il disposto del I comma dell'art.768 quater cod.civ.), altrimenti non potendo giustificarsi (se non in riferimento all'ipotesi della futura sopravvenienza di nuovi legittimari nota1 ) il ricorso ad una figura potenzialmente derogatoria rispetto ai principi generali in tema di protezione dei riservatari.

Giova immediatamente sottolineare le peculiarità dell'ambito soggettivo in parola. Anzitutto esso si presenta disomogeneo, in diretta correlazione rispetto alla dinamica delle attribuzioni. L'imprenditore o il soggetto partecipe della società trasferisce il compendio d'impresa che gli appartiene ad uno o più discendenti. Ordinariamente verranno in considerazione i figli, ma non è escluso (stante la genericità dell'espressione "discendenti") che si tratti anche dei nipoti ex filio. In stretta dipendenza rispetto al detto trasferimento, l'attributario/gli attributari del compendio si accordano con l'intera categoria di soggetti qualificabile come potenzialmente legittimari, tali nell'ipotesi in cui si aprisse in quel momento la successione dell'imprenditore nota2. Vengono in esame al riguardo gli altri figli non attributari dell'azienda, i discendenti jure rapresentationis degli stessi nota3, il coniuge (quand'anche legalmente separato).

Cosa dire dell'eventualità in cui successivamente alla conclusione del patto di famiglia abbiano a registrarsi modificazioni del novero dei potenziali legittimari? Al riguardo possono essere distinti dal punto di vista logico due differenti contesti temporali.

1) L'intervallo cronologico intercorrente tra la stipulazione del patto e l'apertura della successione dell' "imprenditore" disponente può conoscere di una pluralità di eventi destinati a produrre incrementi o decrementi in detto ambito. Si pensi alla nascita di nuovi figli, al riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio nota4, al vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità, allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, alla morte di uno dei discendenti che non abbia, a propria volta, prole. E' probabilmente in vista del prodursi di queste eventualità che il legislatore ha predisposto l'art.768 septies cod.civ., inteso a permettere lo scioglimento del patto di famiglia per mutuo consenso. La norma, che pone più problemi di quanti ne risolve, sarà analizzata partitamente.

2) Solo al tempo della morte dell' "imprenditore" l'individuazione dei legittimari potrà dirsi definitivamente cristallizzata. Agli accadimenti di cui al punto precedente infatti se ne possono aggiungere di ulteriori, specificamente riguardanti il fenomeno della delazione ereditaria. Si pensi alla rinunzia all'eredità, all'operatività della rappresentazione o della trasmissione ereditaria. In vista di ciò è stato dettato l'art. 768 sexies cod.civ., la cui titolazione "rapporti con i terzi" (per tali intendendosi tutti coloro che non presero parte al patto) non rende pienamente giustizia al contenuto, se è vero che da un lato i legittimari che non presero parte al patto possono "chiedere ai beneficiari del contratto" il pagamento della somma prevista dal II comma dell'art. 768 quater cod.civ. incrementata degli interessi legali, dall'altro possono, nel caso di inosservanza di tale precetto, addirittura impugnare il patto di famiglia ai sensi dell'art. 768 quinquies cod.civ..

Note

nota1

Si ponga mente al caso in cui Tizio, vedovo, disponga con patto di famiglia nei confronti dell'unico figlio Primo. La fattispecie si porrebbe nei meri termini di cui alla prima delle norma citate, non esistendo ulteriori categorie di successibili riservatari. L'utilità della stipulazione del patto potrebbe essere rinvenuta quando l'imprenditore disponente avesse a contrarre nuove nozze (e magari a generare nuova prole). In esito al prodursi di una siffatta situazione scatterebbe successivamente l'operatività dell'art. 768 sexies cod.civ..
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nota2

Si impone al riguardo di precisare l'ambigua posizione degli ascendenti. Essi infatti sono legittimari, ma vengono alla successione soltanto nell'ipotesi in cui facciano difetto discendenti (art. 538 cod.civ.). Applicando in maniera pedissequa l'art. 768 quater cod.civ.("devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione") gli ascendenti non sarebbero sicuramente necessitati a prendere parte al contratto. Nella Relazione alla proposta di legge n. 3870 in data 08 aprile 2003 gli ascendenti venivano espressamente citati semplicemente quali possibili partecipanti del patto in vista della mera potenzialità a rientrare nel novero dei legittimari a seguito di modificazioni dello stato familiare dell'imprenditore. V'è chi ha osservato come un'utilità nella partecipazione degli ascendenti possa rinvenirsi nella possibilità che essi abbiano a subito rinunziare ai diritti di legittima loro eventualmente spettanti in futuro (così Lupetti, Patti di famiglia: note a prima lettura, in CNN 14 febbraio 2006). Sfugge forse un particolare. La successione degli ascendenti quali legittimari è subordinata (art. 538 cod.civ.) all'assoluto difetto di figli (o di rappresentanti di costoro). Se l'attributario dell'azienda o delle partecipazioni societarie non può che essere un discendente dell'impreditore ereditando, come sarà possibile che scatti la qualità di legittimario dell'ascendente?
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nota3

Non pochi problemi pone l'eventualità in cui taluno dei discendenti dell'imprenditore sia minore d'età. Se è chiara la natura di atto di straordinaria amministrazione del patto di famiglia, meno perspicuo è individuare il soggetto deputato alla legale rappresentanza del minore. Ordinariamente infatti l'altro genitore, coniuge del disponente, rivestirà la qualifica di potenziale legittimario, come tale parte necessaria del patto di famiglia, dunque in conflitto di interessi con il detto minore. Si imporrà pertanto la nomina di un curatore speciale ex art. 321 cod.civ.. Diversamente potrebbe andare quando l'altro genitore non fosse coniugato con il disponente (in quanto semplicemente convivente more uxorio: cfr. Busani-Lucchini Guastalla, Necessaria l'autorizzazione per i minori, in: Guida al diritto de Il sole 24 ore, n. 13,01 aprile 2006, p. 48).
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nota4


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto che le parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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Bibliografia

  • BUSANI-LUCCHINI GUASTALLA, Necessaria l'autorizzazione per i minori, Guida al diritto de Il sole 24 ore, n. 13, aprile 2006
  • LUPETTI, Patti di famiglia: note a prima lettura, CNN 14 febbraio 2006

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