Non agevolmente ricavabile è la consistenza dell'elemento causale del
patto di famiglia, per il cui tramite "l'imprenditore" trasferisce in tutto o in parte, l'azienda... ad uno o più discendenti" (art.
768 bis cod.civ. ). A tal proposito occorre anzitutto prendere le mosse dalla novellazione dell'art.
458 cod.civ. . Rispetto al divieto, un tempo assoluto, dei patti successori è stata introdotta l'eccezione di cui alla predetta norma.
Non può pertanto dubitarsi che la pattuizione in esame possieda una colorazione mortis causa, pur sostanziandosi in un atto inter vivos. Queste notazioni sono tuttavia ancora del tutto generiche. Riguardata dal punto di vista dell'"imprenditore" disponente il contenuto del patto non può che atteggiarsi come
liberalità, per di più necessariamente volta a beneficiare soggetti che, rivestendo la qualità di (futuri) legittimari, come tali non potranno non imputare ex se ai sensi dell'art.
564 cod.civ. il contenuto attivo della stessa. Sotto questo profilo il fenomeno parrebbe riconducibile ad una
donazione effettuata in conto di legittima. Non basta: poichè, ai sensi dell'art.
768 quater cod.civ. , in relazione a quanto ne costituisce l'oggetto, non risulta praticabile nè l'azione di riduzione, nè scattano gli obblighi collatizi (art.
737 cod.civ. ) nei confronti degli altri coeredi, si tratterà di una
donazione mortis causa specialmente stabile, in quanto così voluta dal legislatore.
Il patto di famiglia comprende tuttavia indefettibilmente residue variabili attribuzioni. Gli effetti incrementativi del patrimonio di coloro ai quali viene trasferita l'azienda (o le quote sociali) debbono infatti venire ricompensati da questi ultimi mediante l'assegnazione agli altri potenziali legittimari di denaro o di beni in natura. V'è al riguardo che ha evocato il meccanismo della
donazione modale nota1. Questa costruzione, pur suggestiva, non può essere accolta.
Prescindendo dall'osservazione secondo la quale all'assegnazione di una somma o di un bene in natura ai potenziali legittimari si può ben sostituire
l'incondizionata rinunzia degli stessi ad ogni pretesa (ciò che viene a propria volta a dar vita ad un profilo causale autonomo afferente ad un
patto successorio rinunziativo), è indispensabile notare come
non sia il disponente (futuro ereditando) ad imporre agli assegnatari dell'azienda l'onere di provvedere a rivalere gli altri potenziali aventi diritto alla porzione legittima. L'equilibrio tra i potenziali legittimari è piuttosto la risultante della libera pattuizione tra costoro. Essi potranno dar vita ad un accordo dagli esiti economici assolutamente variabili
nota2. Si potrà verificare l'integrale rinunzia da parte di tutti
a percepire alcunchè dagli assegnatari delle quote, come anche la percezione immediata di somme liquide di importo tale da controbilanciare completamente il valore dell'azienda o delle quote di partecipazione sociale trasferite dal disponente
nota3.
Le cosa dette sollecitano l'attenzione dell'interprete
sull'indubbia funzione latu sensu divisionale del patto di famiglia che lo ha fatto avvicinare alla divisio inter liberos di cui all'art. 1044 cod.civ. del 1865
nota4.
In definitiva tutti gli elementi evidenziati conducono a ritagliare per il patto di famiglia una
causa tipica, in quanto negoziazione espressamente codificata dal legislatore. Detto elemento causale deve essere rinvenuto
nella (tendenzialmente) stabile assegnazione a titolo liberale del compendio aziendale (o della quota societaria)
dell'imprenditore ai discendenti dello stesso ed alla contemporanea sistemazione economica in chiave potenzialmente compensativa dello squilibrio cagionato, in danno degli altri potenziali legittimari, dallo stralcio anticipato dei detti beni dal futuro asse ereditario. Si tratta di una causa indubbiamente composita e ibrida dal punto di vista della distinzione tra negozi
inter vivos e
mortis causa, ma comunque ricavabile dalla tormentata e scarsamente tecnica formulazione normativa.
Note
nota1
Merlo, Il patto di famiglia, in CNN, 14 febbraio 2006. L'A. osserva peraltro la singolarità dell'immediato adempimento dell'obbligazione modale.
top1nota2
E' certo che nell'assegnatario che provveda alla liquidazione manchi ogni spirito liberale che supporti le attribuzioni in favore dei potenziali legittimari, ma questo non significa che dette attribuzioni possano essere assimilate a negoziazioni quali le cessioni gratuite di aree ai Comuni in sede di lottizzazione (cfr. Lupetti, Patti di famiglia, note a prima lettura, in CNN, 14 febbraio 2006). Quest'ultima ipotesi viene a concretizzare una pattuizione con causa esterna, il cui antecedente è necessariamente costituito dagli obblighi precedentemente assunti. Qui il fenomeno è intrinseco rispetto al patto globalmente considerato. La causa delle assegnazioni è onerosa e intesa ad ottenere il riequilibrio patrimoniale tra i potenziali legittimari. Una dinamica simile a quella degli atti con causa esterna potrà al più essere evocata per dar conto del collegamento negoziale del contratto successivo di cui al III comma dell'art.
768 quater cod.civ. .
top2nota3
Che cosa dire della consapevole sopravvalutazione del compendio aziendale che conduca alla concreta attribuzione ai partecipanti al patto non assegnatari dell'azienda di somme di importo superiore a quello della stessa? Si potrebbe concludere nel senso di uno stravolgimento della causa tipica del patto di famiglia, piegato fino al punto da sostanziare una liberalità nei confronti dei percipienti.
top3nota4
Merlo, cit.. In un certo senso la novella parrebbe essersi ispirata al precedente art. 1044 cod.civ.. Anche in quell'ipotesi l'ascendente poteva assegnare con un atto donativo
inter vivos i propri beni in funzione divisionale tra i propri discendenti. La distanza con l'antico istituto è tuttavia abissale: a tacer d'altro la divisione d'ascendente era comunque destinata a sortire effetti dopo la morte del disponente e non immediatamente, come nel caso del patto di famiglia.
top4Bibliografia
- LUPETTI, Patti di famiglia: note a prima lettura, CNN 14 febbraio 2006
- MERLO, Il patto di famiglia, CNN, 14 febbraio 2006
Formulari clausole contrattuali
Prassi collegate
- Quesito n. 343-2012/C, Patto di famiglia e trust