Patto di famiglia: collegamento negoziale del contratto successivo



Dispone il IV comma dell'art. 768 quater cod.civ. che l'assegnazione in favore dei potenziali legittimari (ad opera dell'assegnatario/i dell'azienda) può essere disposta anche con successivo contratto "che sia espressamente dichiarato collegato al primo". Ciò a condizione che a tale atto negoziale prendano parte "i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li hanno sostituiti".

Allo scopo di comprendere la disposizione è il caso di rammentare che la complessiva sistemazione che fa capo al patto di famiglia prevede da un lato che l'imprenditore trasferisca l'azienda in capo ad uno o più discendenti, dall'altro che costoro si accordino con i potenziali legittimari nell'ambito delle opzioni espresse dal III comma dell'articolo in commento. E' ben possibile che vi siano motivi di ordine pratico che si frappongano tra tali assegnazioni e l'immediata operatività delle stesse. Il legislatore ha previsto conseguentemente l'eventualità di un accordo successivo inteso a completare la fattispecie del patto di famiglia, accordo avvinto da un collegamento negoziale unilaterale necessario inteso a conferire compiutezza ad una fattispecie altrimenti monca. Le ragioni della indispensabile partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel patto (indipendentemente dal fatto che rivestano la qualità di attributari o meno) è controversa. V'è chi ha rilevato come la circostanza rinvenga spiegazione nella ratio del patto di famiglia, consistente nella "predeterminazione vincolante del valore del bene impresa trasferito". Quand'esso si fosse sostanziato nel mero trasferimento dell'azienda (o delle quote), proprio la predetta funzione di valorizzazione implicherebbe che tutte le parti del patto originario abbiano a partecipare all'atto susseguente, avente una correlata funzione satisfattoria delle pretese dei potenziali legittimarinota1.

La norma apre una serie di interrogativi di natura teorica ed anche squisitamente pratica.

a) ci si può anzitutto domandare se sia possibile a meno che le parti del patto di famiglia convengano programmaticamente di dar vita non già semplicemente ad un contratto collegato, ma a più accordi susseguenti. La norma parla unicamente di contratto successivo che "sia espressamente dichiarato collegato" al patto che ne costituisce l'antecedente. Non si vede tuttavia motivo alcuno perchè debba negarsi l'astratta possibilità che intervenga una pluralità di contratti collegati, anche scaglionati nel termpo secondo una previsione già contenuta nel patto di famiglia, con riferimento a dati oggettivi o soggettivi (provvedendosi, ad esempio, ad assegnare somme di denaro e beni in natura progressivamente, oppure a liquidare integralmente i diritti di ciascun potenziale legittimario, via via secondo un predeterminato ordine).

b) quale sarà la sorte del patto di famiglia cui non faccia seguito il contratto collegato nei termini previsti?

La legge è muta sul punto, ma non v'è da dubitare che il patto sia in qualche modo viziato. Il problema consiste nell'accertare la qualificazione di siffatto vizio e le conseguenze dello stesso.A ben vedere il contratto collegato parrebbe qualificabile in chiave di atto solutorio di adempimento con causa esterna. Sulla scorta di tale rilievo non ci si può accontentare dell'osservazione secondo la quale l'unica norma che fa menzione di alterazioni patologiche del patto è l'art. 768 quinquies cod.civ., al quale pure si riferisce il successivo art. 768 sexies cod.civ. per disciplinare gli esiti del mancato soddisfacimento delle ragioni dei legittimari sopravvenuti al patto originario. Non è plausibile fare riferimento all'annullabilità, con tutto ciò che segue in relazione all'efficacia interinale della convenzione ed alla prescrittibilità della relativa azione. Si impone infatti la considerazione di un aspetto fondamentale. Se la causa della stipulazione consiste nella stabile assegnazione del compendio aziendale (o della quota societaria) dell'imprenditore ai discendenti dello stesso ed alla contemporanea sistemazione economica dei diritti dei potenziali legittimari, allora non è concepibile che rimanga in piedi l'attribuzione del compendio aziendale senza che abbia successivamente luogo l'assegnazione compensativa programmata in favore degli altri aventi diritto. Parrebbe più appropriato ricostruire la vicenda negli stessi termini di quella concernente la relazione tra contratto preliminare e contratto definitivo, con speciale riferimento alla praticabilità dell'azione di cui all'art.2932 cod.civ..Il tutto riconducendo la problematica alla patologia della risolubilità per inadempimento.

c) quanto alle attribuzioni che sostanziano le assegnazioni, ci si interroga se le stesse debbano unincamente procedere dall'attributario dell'azienda ai potenziali legittimari oppure se possano provenire anche dallo stesso imprenditore disponente.

La risposta al quesito dipende dall'analoga domanda ambientata in sede di stipulazione del patto. Se il III comma dell'art. 768 quater cod.civ. viene interpretato in una direzione estensiva tale da ammettere quest'ultimo esito ermeneutico, analogamente dovrà concludersi in tema di negozio collegato susseguentenota2. Si sono già indicate, nel corso dell'esame delle attribuzioni portate dalla convenzione, le ragioni che invitano a ritenere del tutto preferibile l'opinione contraria.

d) come individuare con esattezza il novero dei soggetti che possano essere considerati come "sostituti" rispetto agli originari partecipanti al patto? Cosa riferire nell'eventualità in cui nel tempo previsto per la stipulazione del contratto collegato siano sopraggiunti ulteriori soggetti potenzialmente legittimari (es.: nascita di un nuovo figlio) ovvero taluno dei partecipanti al patto abbia perduto questa qualità (es.: all'esito dell'esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità)?

Quanto al termine "sostituiti" adoperato dalla norma non si può non osservare come la locuzione non possieda alcun preciso significato giuridico. Con essa non si può infatti alludere all'istituto della sostituzione ordinaria di cui all'art. 688 cod.civ. . Per conferire un senso alla disposizione occorrerebbe ipotizzare che il soggetto già partecipante al patto sia venuto meno e che in sua vece prendano parte al contratto collegato altri soggetti per l'appunto definibili come "sostituiti". Potrà trattarsi dei successibili per rappresentazione. Questa affannosa ricerca di un senso minimamente ancorato ad un dato tecnico si ferma di fronte alla lettura della Relazione alla proposta di legge n.3870. In essa infatti si esplicita l'espressione sostanziandola nei "legittimari nel frattempo subentrati". La sostituzione corrisponderebbe cioè ad un fenomeno tutto interno alla categoria dei potenziali legittimari e fondata unicamente sulla qualità di soggetto potenzialmente appartenente a tale novero. E' stato fatto l'esempio del fratello dell'assegnatario dell'azienda nei cui confronti quest'ultimo si fosse obbligato a corrispondere una somma di denaro entro tre anninota3. Nell'ipotesi in cui il detto fratello avesse a venir meno, il risultato muta a seconda del fatto se lasci prole o meno. Nel primo caso a lui subentreranno per rappresentazione i figli, nel secondo caso l'obbligazione si estinguerà. L'esemplificazione riportata può definirsi senza dubbio corretta. Essa tuttavia non mette in crisi l'espressione "sostituiti", semplicemente individuando (ciò che non solleva dubbi particolari) tra questi i successori jure rapresentationis del legittimario venuto meno. Il problema è infatti un altro. Cosa dire, nell'eventualità in cui, defunto senza figli il fratello di colui al quale è stata trasferita l'azienda, sia sopravvenuto altro fratello (presumibilmente minore d'età)? Stando a quanto emerge dalla Relazione alla proposta di legge, a questo nuovo soggetto ben si attaglierebbe la definizione di "sostituto". Analogamente dovrebbe concludersi nell'ipotesi in cui, sciolti gli effetti civili del matrimonio intercorrente tra l'imprenditore e il coniuge di questi, l'imprenditore stesso convolasse a nuove nozze nel tempo intercorrente tra il perfezionamento del patto di famiglia e il successivo contratto collegato. Il novello coniuge assumerebbe le vesti di "sostituto" del precedente.

Note

nota1

Così Fietta, Patto di famiglia, in CNN, 14 febbraio 2006. L'A. ipotizza che tale prescrizione possa risultare superflua quando il patto originario già contenga la previsione del quantum della somma dovuta a favore dei non asegnatari, producendo gli effetti di una sorta di dilazione di pagamento. E' preferibile reputare che, non distinguendo la legge l'una ipotesi dall'altra, sia comunque necessario il rispetto delle prescrizioni tutte di cui alla disposizione in esame.
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nota2

Cfr. Lupetti, Patti di famiglia: note a prima lettura, in CNN 14 febbraio 2006.
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nota3

Così Lupetti, op.cit..
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Bibliografia

  • FIETTA, Patto di famiglia, CNN 14 febbraio 2006
  • LUPETTI, Patti di famiglia: note a prima lettura, CNN 14 febbraio 2006

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