Patti successori rinunziativi



I patti successori rinunziativi, vietati al pari di quelli istitutivi e dispositivi dall'art. 458 cod.civ. , devono, a ben vedere, essere ricondotti alla più vasta categoria di questi ultimi, di cui condividono pertanto la natura di atto inter vivos nota1 . Infatti, la rinunzia ai diritti scaturenti da una successione non ancora aperta non è altro se non una particolare modalità di disporre dei diritti successori che si prevede di vantare. Viene in esame qualsiasi pattuizione con la quale, a titolo gratuito oppure a titolo oneroso un soggetto rinunzi ai diritti provenientigli da una successione futura nota2 . L'ulteriore paciscente può essere indifferentemente individuato nell'ereditando, nei chiamati in subordine, nei coeredi aventi diritto di accrescimento etc.. La forza della proibizione è completata per effetto del II comma dell'art. 557 cod.civ., a mente del quale i legittimari non possono in alcun modo rinunziare al diritto di procedere alla riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della quota di riserva essendo in vita l'ereditando nota3. La portata della norma è, a ben vedere, in un certo senso ridimensionata dalla possibilità per il futuro eventuale legittimario di esprimere una rinunzia preventiva all'opposizione con riferimento alla donazione effettuata in vita dall'ereditando (art. 563 cod.civ.), nonchè dalla praticabilità del c.d. "patto di famiglia" di cui all'art. 768 bis cod.civ. .

Ciò premesso, appare tuttavia fondamentalmente diverso il motivo per cui la legge vieta il perfezionamento dei patti in esame, motivo che non sempre può essere individuato nel c.d. votum captandae mortis o nell'atteggiamento dissipatore che anima chi si gioca quanto dovrebbe conseguire da una futura successione. Un conto è rinunziare ai futuri diritti successori verso corrispettivo (ciò che equivarrebbe sotto il profilo del risultato finale ad una cessione onerosa), altra cosa sarebbe rinunziarvi senza pretendere alcunchè. La legge comunque non fa distinzioni: comunque la pattuizione è nulla. Non importa se la rinunzia si atteggia come semplicemente abdicativa (art. 519 ) ovvero come traslativa. Nè l'ereditando potrebbe salvare la validità del patto rinunziativo avallandolo o aderendovi in qualche modo: ciò verrebbe a sostanziare un ulteriore profilo di contrarietà a norma imperativa, questa volta sub specie di patto istitutivo nota4 .

Non può essere considerato patto successorio rinunziativo l'accordo con il quale due fratelli si intendono nel senso di operare un conguaglio in denaro da pagarsi al tempo dell'apertura della successione della madre, conguaglio volto a compensare la differenza di valore delle attribuzioni liberali effettuate in vita dalla genitrice (Cass. Civ., Sez. II, 24291/2015).

Note

nota1

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2002, p.213.
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nota2

Nulla sarà anche la semplice promessa di rinunzia: cfr. Schlesinger, voce Successioni, in N.mo Dig.it., p.753; Liserre, Disposizioni generali sulle successioni. Introduzione. L'apertura della successione e la delazione e l'acquisto dell'eredità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.V, t.1, Torino, 1997, p.40.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.30.
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nota4

Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.106; Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.47.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1997
  • LISERRE, Disposizioni generali sulle successioni, Torino, Tratt.Dir.priv. dir. da Rescigno, V, 1982
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971

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