Parti straniere che non conoscono la lingua italiana: atto stipulato in lingua italiana tradotto da interprete



Quando le parti sono straniere e non conoscono la lingua italiana e il notaio non può attivare la procedura di cui all'art. 54 l.n. (atto pubblico redatto direttamente in lingua straniera e tradotto in lingua italiana ad opera del notaio), si dovrà operare secondo i principi generali posti dal successivo art. 55 l.n..

Si procederà quindi alla nomina di un interprete che, come afferma la legge, è scelto dalle parti (tutte), di comune accordo.

La scelta effettuata non è oggetto di menzione, anche se per consuetudine è riportato in atto l'unanime consenso espresso.

Avendo l'attività dell'interprete notevoli riflessi sulla procedura di documentazione dell'atto pubblico, il soggetto designato deve essere in grado di ben assolvere la propria funzione (dal che l'obbligo del giuramento).

Per cui il notaio che verificasse che l'interprete non possegga le capacità, non solo di eseguire una corretta traduzione, ma anche di consentire al notaio stesso una adeguata indagine della reale volontà negoziale delle parti, dovrà chiedere una nuova nomina.

L'atto nascerà in lingua italiana e ad esso sarà unita la traduzione ad opera dell'interprete nota1.

Anche in questo caso la traduzione sarà unita in calce o a fronte del testo in italiano. Con la conseguente necessità che siano apposte nei due testi le sottoscrizioni finali e marginali di tutti i comparenti, compreso l'interprete, come espressamente richiesto in base al richiamo fatto all'art. 51 l.n..

I requisiti che l'interprete deve possedere sono quelli necessari per essere assunto in qualità di testimone, quindi deve essere straniero residente in Italia che ha compiuto 18 anni; se cittadino italiano deve essere maggiorenne.

In entrambe le ipotesi l'interprete deve avere la capacità di agire, non avere alcun interesse all'atto e deve saper e poter sottoscrivere l'atto.

Non può svolgere la funzione di interprete il cieco, il sordo, il muto e il parente o l'affine del notaio o delle parti, nei gradi indicati dall'art. 28 l.n..

La particolarità del ruolo ricoperto dall'interprete gli impedisce di poter svolgere, nello stesso atto, anche la funzione di testimone, fidefaciente o di assumere anche un altro ruolo nell'atto.

La norma a commento richiede che l'interprete presti, avanti al notaio, formale giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di tale operazione deve essere fatta menzione nell'atto.

Non essendovi una formula particolare, sarà sufficiente riportare in atto che l'interprete ha prestato giuramento di "adempiere fedelmente il proprio ufficio".

Note

nota1

Non si è in presenza di un " unicum " come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 54 l.n., ma di una vera e propria traduzione che pur non degradando a semplice allegato, non può considerarsi parte integrante dell'atto. L'originale atto, ad opera del notaio, ha il testo in italiano. In tal senso Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano, 1981, pp. 175 e ss..
top1

Prassi collegate

  • Quesito n. 206-2006/C, Intervento in atto di straniero che non sa leggere e scrivere in italiano

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Parti straniere che non conoscono la lingua italiana: atto stipulato in lingua italiana tradotto da interprete"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti