Partecipazione di società di capitali in società in accomandita semplice



A non poche discussioni ha dato origine il tema della partecipazione, quale socia accomandante, di società di capitali in società in accomandita semplice.

Attualmente l'ostacolo è stato rimosso per effetto dell'entrata in vigore della riforma del 2003. Il II comma dell'art. 2361 cod. civ. prevede espressamente l'ipotesi di partecipazione in società di persone da parte di società di capitali. La norma, la cui applicazione è stata esclusa per le società a responsabilità limitata (essendo pertanto possibile che l'amministratore proceda senza interpellare i soci: Cass. Civ., Sez. I, 1095/2016), dopo aver vietato l'operazione "se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale", permette genericamente "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime" subordinandola alla preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci.
Si badi anche al modo di disporre dell'art.111 duodecies disp. att. cod.civ., ai sensi del quale, quando tutti i soci illimitatamente responsabili di cui al II comma del predetto art. 2361 cod.civ. siano società per azioni (o altre società di capitali quali l'accomandita per azioni o società a responsabilità limitata) le società di persone devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni nonchè il bilancio consolidato, quando ne sussistabo i presupposti.

Tornando al tempo precedente la riforma, in esito ad un periodo durante il quale pareva prevalere la tesi affermativa, anche sulla scorta della sostanziale irrilevanza delle qualità del soggetto sostanziante la posizione dell'accomandante (come tale escluso dalla gestione sociale e dalla responsabilità patrimoniale), in giurisprudenza venniva a prevalere l'opinione negativa, (Cass. Civ. Sez. Unite, 5636/88 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1906/93 ).

Secondo questa linea interpretativa l'atto costitutivo nel quale figurasse l'adesione alla società quale socia accomandante di una società di capitali sarebbe addirittura nullo (ancorché parzialmente ex art. 1420 cod. civ. ) per violazione di norme imperative. La sottoposizione di parte del patrimonio della società di capitali al regime di amministrazione dell'accomandita verrebbe a pregiudicare la tutela dei soci e dei creditori sociali, per di più venendo sostanzialmente a violare le norme che disciplinano la redazione del bilancio, la cui normativa non vincola le società a abse personale.

Successivamente questa rigida visione è stata negata sia dalla stessa S.C., sia da alcune decisioni di corti di merito (cfr. Tribunale di Udine, 25/11/1996 ).

Sembrava porsi come limite a siffatta partecipazione, come è stato lucidamente notato in dottrina nota1, il fatto che non pareva possibile cumulare i vantaggi della società di capitali, consistente nel beneficio della limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, con quello del potere diretto di amministrazione proprio delle società a base personale. Se questa era la vera ragione ostativa, ogniqualvolta questa commistione non si fosse verificata, come nel caso della società di capitali che assume il ruolo di mera accomandante, il problema avrebbe dovuto essere risolto in senso affermativo. Meritavano dunque di essere condivise quelle pronunzie che, in ipotesi diverse da quella cennata, avevano negato la possibilità che una società a responsabilità limitata partecipasse come socio illimitatamente responsabile ad una società in nome collettivo (Cass. Civ. Sez. I, 7/95 ) nota2.

Note

nota1

Cfr. Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 65.
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nota2

Contro questa tesi si poteva però sostenere che occorresse separare la figura del socio della partecipante da quella di socio della partecipata. In questa avrebbe posseduto rilevanza solo la società partecipante, la quale, nella sua qualità di socia illimitatamente responsabile, avrebbe risposto con tutto il suo patrimonio. Occorre cioè vedere nella partecipante un soggetto giuridico autonomo del tutto distinto dai propri soci. E si badi bene che non è detto che in questo modo si ledano i creditori della partecipata. Una responsabilità illimitata facente capo ad una persona fisica non dà maggiori garanzie rispetto ad una analoga responsabilità in capo ad una persona giuridica!
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 21-2014/I, Srl e assunzione di partecipazioni – esclusività dell’oggetto e limiti per la controllante
  • Quesito n. 49-2006/I, SRL socio accomandatario di SAS

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