Partecipazione di incapace a società di nuova costituzione



L'applicazione della regola di cui all'art. 2294 cod. civ. che richiede la preventiva autorizzazione onde assumere la qualità di socio in società commerciali ha posto difficoltà interpretative con riferimento all'ipotesi di società di nuova costituzione.

Qualora il tenore testuale del detto articolo dovesse essere interpretato nel senso che al termine "impresa" di cui alle norme richiamate dall'articolo in esame (cfr. gli artt. 320 , 397 , 424 e 425 cod. civ.) avesse a sostituirsi il termine "società", si perverrebbe all' esclusione della possibilità per l'incapace (a parte il minore emancipato) di assumere la partecipazione in una società di nuova costituzione. Ciò senza che si potesse distinguere l'ipotesi di un'attività imprenditoriale iniziata in precedenza come impresa individuale da quella di attività da iniziarsi ex novo. In pratica il caso è tutt'altro che raro. Accade infatti che, deceduto un imprenditore individuale, a questi succeda, tra gli altri, un incapace, spesso un figlio minore d'età. Se si ritenesse autorizzabile soltanto la partecipazione a società già esistente, risulterebbe preclusa all'incapace la partecipazione alla costituenda società tra i successori del de cuius, per l'innanzi imprenditore individuale. Parte della dottrina è orientata in questo senso nota1.

E' del tutto prevalente, assai opportunamente, l' opinione contraria, secondo la quale il termine continuazione dev'essere posto in relazione non tanto all' elemento soggettivo, sia esso impresa individuale o società, quanto all' attività imprenditoriale in sè considerata nota2. Le norme parlano infatti di "continuazione dell'esercizio dell'impresa" (cfr. artt. 320, V comma, cod. civ. e 371 cod. civ. ). La ratio legis è chiara: si vuole evitare all'incapace la situazione d'incertezza conseguente all'assunzione di un'iniziativa imprenditoriale non collaudata perchè non ancora operativa. Nel solo caso in cui l' attività sia stata intrapresa precedentemente è difatti apprezzabile, ai fini di un provvedimento autorizzatorio, la convenienza o meno per l'incapace di assumere la qualità di imprenditore commerciale. Qualora si accertasse un pregresso proficuo andamento gestionale dell'azienda, "non sarebbe opportuno estromettere l'incapace o alienarla" nota3.

Note

nota1

Così, anche se esprimendo dubbi nel solo caso della prosecuzione dell' attività dell' imprenditore individuale da parte degli eredi, R. Ferrario, La partecipazione dei minori e degli incapaci alle società, in Riv. not. 1962, vol. I, p. 245.
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nota2

Iannuzzi, Manuale di volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p. 469; Mazzacane, La giurisdizione volontaria, p. 173; Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 376; Valeri, Manuale di diritto commerciale, Firenze, 1950, vol. I, par. 107; Micheli, L'acquisto e l'esercizio dell'impresa da parte del minore, in Riv. not., 1968, vol. I, p. 340.
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nota3

Iannuzzi, op. cit., p. 469.
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Bibliografia

  • FERRARIO R., La partecipazione dei minori e degli incapaci alle società, Riv. not., I, 1962
  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955
  • IANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
  • MAZZACANE, La giurisdizione volontaria nell'attività notarile, Roma, 1980
  • MICHELI, L'acquisto e l'esercizio dell'impresa da parte del minore, Riv. not., I, 1968
  • VALERI, Manuale di diritto commerciale, Firenze, I, 1950

Prassi collegate

  • Quesito n. 755-2013/I, Delibera di scissione e voto del socio minore d’età

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