Pagamento dei debiti sociali (liquidazione di società a base personale)



Ai sensi dell'art. 2280 cod. civ., norma dettata in materia di liquidazione della società semplice, onde procedere al pagamento dei creditori sociali, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti. Nell'ipotesi in cui neppure in questo modo i debiti sociali risultassero appianati, ai liquidatori è in ogni caso consentito domandare ai soci le somme a tal fine necessarie, seppur nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite (art. 2280, II comma, cod. civ.) nota1. Si tratta infatti di una conseguenza della responsabilità personale ed illimitata (salva, per quest'ultimo aspetto, una diversa convenzione), tipica della società semplice. Quest'obbligo di eseguire ulteriori versamenti non si confonde con quello dell'apporto conferitario: il socio non è tenuto ad aumentare il proprio apporto, cioè ad aumentare la propria quota sociale, ma è tenuto a versare somme oltre detta quota, quando il patrimonio sociale non sia sufficiente ad estinguere le passività nota2.

Note

nota1

Occorre notare che i liquidatori possono rivolgere la richiesta di ulteriori versamenti solo ai soci e non anche ai loro eredi: i diritti della società verso l'erede del socio, che non sia subentrato nel rapporto sociale, possono infatti essere esercitati solo dopo eseguita la liquidazione della quota del socio defunto e sempre che detta liquidazione si chiuda in passivo, con un credito a favore della società (Cass. Civ. Sez. I, 2669/67 ).
top1

nota2

Ferri, Società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 291.
top2

Bibliografia

  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Pagamento dei debiti sociali (liquidazione di società a base personale)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti