Pagamento contro documenti a mezzo banca



L'art.1530 cod.civ. prevede che il pagamento della vendita su documenti possa avvenire per il tramite di un istituto bancario (Cass.Civ. Sez.I, 4388/76). Si tratta della prassi corrispondente alla c.d. apertura di credito documentario volta a consentire un più agevole svolgimento delle contrattazioni, con particolare riferimento a quelle internazionali.

L'acquirente (detto anche "ordinante") conferisce ad una banca l'incarico di aprire una linea di credito a vantaggio del venditore ("beneficiario") che viene pagato a fronte della consegna dei titoli rappresentativi della merce.

Come appare evidente, lo schema ricorda quello della delegazione di pagamento (artt.1268 e ss. cod.civ.) al quale la figura in esame viene per lo più ricondotta nota1. Il compratore è il delegante, il quale impartisce l'ordine alla banca (delegata) in forza del rapporto di provvista. Il venditore corrisponde al delegatario, a favore del quale opera l'attribuzione del delegato (rapporto finale).

La banca può limitarsi, una volta esaminata la regolarità dei documenti che provvede a ritirare, a dar seguito al pagamento del venditore senza assumere nei confronti del medesimo alcuna obbligazione diretta ( delegatio solvendi) oppure può vincolarsi, conformemente al modo di disporre del II comma dell'art. 1530 cod.civ. in esame, ai sensi del quale la banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli soltanto le eccezioni relative all'incompletezza o all'irregolarità dei documenti ovvero quelle afferenti al rapporto di conferma (delegatio promittendi ) nota2.

Che valore possiede la "conferma" del credito al venditore? Si parla a questo riguardo anche di credito irrevocabile, per manifestare il vincolo che la banca si assume con la detta manifestazione di intento nota3. In altri termini, l'istituto bancario, che prima della conferma non aveva alcun rapporto con il venditore beneficiario, non potrà, una volta che abbia confermato l'anticipazione, negare i fondi se non in relazione alle accertate irregolarità afferenti ai titoli rappresentativi. E' chiaro che la conferma, che costituisce la base per il rapporto tra l'istituto delegato e il venditore delegatario, possa contenere altre riserve ed eccezioni: soltanto in forza di esse la banca potrà rifiutare il pagamento, analogamente a quanto accade nella delegazione titolata (Cass.Civ. Sez.II, 813/83). E' il caso di rilevare che la conferma debba precedere la consegna dei documenti, di modo che non è dato di poter ravvisare inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di procedere a detta consegna ogniqualvolta non abbia avuto notizia che la banca abbia provveduto nel senso riferito (Cass.Civ. Sez. Unite, 3928/89).

La conferma, istituendo un rapporto tra banca e beneficiario, avrebbe anche l'attitudine a rendere indipendente, astratto, questo nesso intersoggettivo (condizionato soltanto dalla verifica positiva della documentazione ovvero delle altre condizioni di cui alla conferma che precede) rispetto alla vicenda sostanziale che si svolge tra venditore e compratore (vale a dire il rapporto di valuta) nota4. Ne seguirebbe che, nell'ipotesi di apertura di credito non confermato, tra vendita ed apertura di credito esisterebbe un collegamento negoziale di tipo funzionale, tale da rendere rilevanti su quest'ultimo le vicende giuridiche della vendita. Così costituirebbero giusta causa di revoca dell'incarico alla banca (nonostante la clausola di irrevocabilità del medesimo) la consegna di merce viziata ovvero mancante delle qualità promesse (Cass.Civ. Sez.III, 3992/83).

Il I comma dell'art. 1530 cod.civ. stabilisce (sempre nel caso di apertura di credito semplice, non confermata) che, quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo banca, il venditore deve rivolgersi soltanto a quest'ultima. Soltanto nell'ipotesi di rifiuto di questa (fatto risultare nel momento in cui vengono presentati i documenti nelle forme d'uso) il venditore potrà rivolgersi al compratore.

Occorre infine far presente la possibilità che, in concreto, il meccanismo della delegazione qui esaminato venga utilizzato per dare corso ad operazioni vietate sotto il profilo della normativa valutaria, sotto il comodo paravento di una vendita su documenti. A questo proposito in giurisprudenza è stato rilevato come la banca sia tenuta a controllare i presupposti della negoziazione: in difetto l'incarico di pagamento da eseguirsi all'estero potrebbe addirittura essere considerato nullo per contrasto a norme imperative (Cass.Civ. Sez.I, 4605/83).

Note

nota1

In questo senso la dottrina quasi unanime: cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1971, p.562; Fiorentino, Le operazioni bancarie, Napoli, 1964, p.240, Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p.424, Molle, I contratti bancari, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1981, p.658; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.467.
top1

nota2

Analogamente Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.188, il quale specifica che nel primo caso la banca emette una lettera di avviso, che è una semplice comunicazione dell'incarico ricevuto e della propria accettazione. Ciò affinché il venditore possa usufruirne, senza che si determini l'insorgenza di alcun impegno della banca, rimanendo quest'ultima libera di rifiutare successivamente l'incarico medesimo. Nel caso di vera e propria delegatio promittendi, invece, la banca emette la c.d. lettera di conferma che è un negozio giuridico unilaterale con cui essa si impegna nei confronti del venditore ad effettuare il pagamento.
top2

nota3

Così Cabella Pisu, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1006.
top3

nota4

In questo senso Mirabelli, op.cit., p.188.
top4

Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CABELLA PISU, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • FIORENTINO, Le operazioni bancarie: contratti bancari, credito fondiario e agrario, pagamenti e riscossioni bancari, Napoli, 1964
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • MOLLE, I contratti bancari, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da , Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XX, 1981
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Pagamento contro documenti a mezzo banca"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti