P.B.2 – Determinazione del termine di scadenza degli effetti dell’art. 182 sexsies legge fall. nel caso di mancata omologa


Massima

1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15

L’art. 182 sexies legge fall. dispone che alle società che domandano l’ammissione al concordato preventivo o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla data della domanda e fino all’omologazione, le disposizioni sulla tutela dell’integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6; 2482 ter e 2484, n. 4, c.c.

Può tuttavia accadere che ad una di dette domande non segua l’omologa a causa dell’inammissibilità della proposta (artt. 161, comma 9, e 162 legge fall.), della sua revoca (art. 173 legge fall.) o del suo rigetto (art. 180 legge fall.). In tali ipotesi si ritiene che l’effetto protettivo previsto dall’art. 182 sexies legge fall. cessi dalla data di emanazione di uno dei suddetti provvedimenti di chiusura del procedimento.

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