P.B.1 – Deliberazioni sulle perdite di società soggetta a concordato preventivo o ad accordo di ristrutturazione dei debiti omologati


Massima

1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15

Ai sensi dell’art. 182 sexies L.F., alle società che domandano l’ammissione al concordato preventivo o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla data della domanda e fino all’omologazione, le disposizioni sulla tutela dell’integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6; 2482 ter e 2484, n. 4, c.c.

Successivamente all’omologazione le suddette disposizioni tornano a trovare piena applicazione, ancorché il piano o l’accordo non siano stati ancora eseguiti.

In tale fase, per determinare se la società si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga una riduzione del capitale, una trasformazione o il suo scioglimento, occorre tenere conto di quanto previsto dal piano concordatario o dall’accordo di ristrutturazione, dunque:
a) delle sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia);
b) dell’eventuale maggior valore di realizzo dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori, rispetto a quello contabile;
c) dell’eventuale previsione che contempli il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dalla società;
d) di ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

All’assemblea chiamata a deliberare sulle perdite dovrà comunque essere sottoposta la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 o 2482 bis c.c., la quale, dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società tenendo conto degli effetti del piano concordatario o dell’accordo di ristrutturazione, dovrà essere redatta, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera (potranno, ad esempio, essere operate rivalutazioni o create nuove poste rappresentanti specifici effetti del piano).

Dell’eventuale deroga e della sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico si dovrà dare motivazione e conto nella relazione degli amministratori (o nella nota integrativa, se predisposta - vedi orientamenti H.G.26 e I.G. 40).

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