Massima
1° pubbl. 9/09
In mancanza di un espresso limite di legge, la diversa disposizione dell’atto costitutivo di società di persone che deroghi alla competenza “naturale” prevista dal comma 2, lettera a) dell’art.
152 l.f., sull’adozione della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, può avere il contenuto più vario.
È così, ad esempio, legittimo prevedere che la decisione sia validamente adottata con il consenso:
a) dell’unanimità dei soci;
b) di una maggioranza calcolata per teste;
c) di una maggioranza calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili o alle perdite;
d) dei soli soci accomandatari, all’unanimità o a maggioranza;
e) dei soli soci amministratori, all’unanimità o a maggioranza.