P.A.10 – Sorte della delibera di approvazione della domanda di concordato adottata dagli amministratori


Sorte della delibera di approvazione della domanda di concordato adottata dagli amministratori nell’ipotesi di successiva messa in liquidazione della società

Massima

1° pubbl. 9/09

La delibera adottata dagli amministratori di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, al pari di tutte le decisioni dell’organo gestorio, conserva la sua validità anche nell’ipotesi che successivamente alla sua adozione, e prima della presentazione della domanda al tribunale, la società sia posta in liquidazione e vengano nominati uno o più liquidatori.
Non sarà dunque necessario che il neonominato organo di liquidazione rideliberi, nelle forme previste dall’art. 152, comma 3, l.f., la domanda di concordato, nell’ipotesi che intenda presentare la medesima domanda già deliberata.
Qualora invece il nuovo organo gestorio intenda presentare una diversa domanda di concordato, sarà necessaria una nuova formale delibera di approvazione, verbalizzata da notaio, previa revoca della precedente.

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