Ordine e concorso tra gli obbligati agli alimenti



Tra più soggetti obbligati agli alimenti la legge stabilisce un ordine di priorità fondato sull'intensità del vincolo tra alimentante ed alimentando. Quest'ultimo deve pertanto far valere il proprio diritto in base a tale gerarchia. E' anche possibile che colui che sarebbe in via prioritaria tenuto agli alimenti si trovi in una situazione economica tale da non poter far fronte all'obbligazione alimentare. In questo caso sarà tenuto agli alimenti il soggetto capiente che segue immediatamente nell'ordine di priorità nota1.

Questo ordine innanzitutto vede al primo posto, indipendentemente da ogni rapporto parentale, il donatario, tenutovi nei confronti del donante "con precedenza rispetto a qualsiasi obbligato" (art. 437 cod. civ. ): ciò, in ogni caso, nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (ultimo comma art. 438 cod. civ. ).

Vengono successivamente in esame i soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. (nel cui ambito si può reputare inserita al numero 2 la precisazione afferente ai figli adottivi di cui all'art. 436 cod. civ. ), vale a dire, in primo luogo, i coniugi, poi i figli nonché gli ulteriori discendenti, l'adottante e l'adottato, indi gli affini in un ambito determinato, infine i parenti collaterali (fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei primi sui secondi, dato il più intenso vincolo di sangue).

Relativamente a questa gerarchia si può rilevare che, mentre il novero dei parenti in linea retta si estende senza limiti di grado, quanto alla linea collaterale non si estende oltre i fratelli e le sorelle nota2 ed infine che l'ambito degli affini è limitato fra generi (o nuore) e suoceri.

In particolare, per quanto attiene agli altri discendenti ulteriori ai figli, si deve seguire l'ordine di prossimità di grado, con la precisazione che occorre, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione a carico degli ulteriori discendenti (es.: nipoti ex filio), che manchino tutti i figli dell'alimentando nota3. In caso contrario, rimanendo anche soltanto uno di questi, l'obbligo si concentra esclusivamente su di lui. La stessa cosa può dirsi per i gradi ulteriori della discendenza.

L'ordine della prossimità del grado e del passaggio al grado successivo solo in difetto di tutti gli appartenenti a tale grado, vale anche in linea ascendente.

Per quanto attiene al genitore adottivo, gli alimenti sono dovuti con precedenza (escluso quindi il concorso) sui genitori dell'alimentando (art. 436 cod. civ.).

Gli obbligati inter se lo sono reciprocamente: vale a dire che sia il figlio è tenuto agli alimenti nei confronti del padre, sia il padre nei confronti del figlio. Vi sono tuttavia eccezioni a questo principio:
  1. Ai sensi dell'art. 129 bis cod. civ. , annullato il matrimonio, il coniuge di malafede è obbligato agli alimenti verso l'altro coniuge in buona fede, ma quest'ultimo non lo è nei confronti del primo;
  2. Il genitore che è tenuto agli alimenti nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio nota4 non riconoscibile maggiorenne e in stato di bisogno (art. 279 cod. civ. ), non ne beneficia da quest'ultimo.
  3. Quanto al caso di cui all'art. 437 cod. civ. è scontato osservare che il donatario è obbligato nei confronti del donante, ma non viceversa. Rimane da esaminare l'ipotesi di pluralità di soggetti obbligati ovvero di soggetti aventi diritto agli alimenti.
Con riferimento al primo caso, l'art. 441 cod. civ. prevede che, se nel medesimo grado si trovano più persone, essendo peraltro esclusa la solidarietà dell'obbligazione, ciascuna deve concorrere in proporzione delle proprie condizioni economiche (Cass. Civ. Sez. I, 9432/94 ). Se vi sia urgente necessità, ex III comma art. 443 cod. civ. il giudice può temporaneamente porre la prestazione a carico di un solo soggetto passivo (Cass. Civ. Sez. I, 1767/86 ), fatto salvo il diritto di regresso di costui verso gli ulteriori obbligati in vece dei quali abbia effettuato la prestazione alimentare nota5.

Per quanto attiene al secondo caso, vale a dire di pluralità di soggetti alimentandi che possano pretendere gli alimenti dal medesimo soggetto obbligato, può darsi che costui non sia in grado di provvedere a tutti. Spetta, ai sensi dell'art. 442 cod. civ. , all'autorità giudiziaria dare gli opportuni provvedimenti, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, come anche delle possibilità di taluno dei creditori di conseguire gli alimenti da altri obbligati in grado ulteriore nota6.

Note

nota1

Conforme Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 104, Vincenzi Amato, Gli alimenti. Struttura giuridica e funzione sociale, Milano, 1973, p. 131. Contra Trabucchi, voce Alimenti, diritto civile, in N.sso Dig. it., vol. I, 1980, p. 229, e Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, pp. 1 e ss., i quali sostengono che la graduatoria prevista dalla legge è immutabile.
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nota2

In tal senso Vincenzi Amato, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 778.
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nota3

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 459.
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nota4


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto che le parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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nota5

Secondo la prevalente dottrina l'impostazione della Cass. Civ. Sez. I, 1767/86 presuppone che vi sia già stato l'accertamento del bisogno e la determinazione della somma necessaria al suo soddisfacimento, ma che non si ancora possibile provvedere ad una suddivisione della somma tra i vari condebitori: Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, op. cit., p. 137; Provera, Degli alimenti, op. cit., p. 134. Contra Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 363, e Vincenzi Amato, Gli alimenti, in Trattato Rescigno, vol. III, Torino, 1982, p. 834. Secondo questi autori la sentenza presuppone anche l'avvenuta suddivisione della somma.
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nota6

Conforme Vincenzi Amato, Gli alimenti, op. cit., p. 821, Tamburrino, Alimenti (diritto civile), in Enc.dir., vol. II, 1958, p. 41.
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Bibliografia

  • AMATO, Gli alimenti, Torino, Tratt. Rescigno, III, 1982
  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
  • TAMBURRINO, Alimenti (diritto civile), Enc.dir., II, 1958
  • TRABUCCHI, Alimenti, diritto civile, N.sso Dig. it., I, 1980


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