In materia di amministrazione della comunione il codice civile non può seguire un criterio individualistico a causa dell'eterogeneità degli interessi dei singoli partecipi. Perciò, allo scopo di assumere in genere una decisione, occorre investire del problema tutti i partecipanti (alla comunione).
L'assunzione dei provvedimenti necessari allo scopo di gestire correttamente la cosa comune non potrebbe essere neppure condizionata al raggiungimento dell'unanimità: sarebbe sufficiente un voto contrario per paralizzare qualsiasi attività
nota1.
E' per questo motivo che la legge ha seguito il principio maggioritario nota2, prevedendo per ciascun contitolare il diritto di prendere parte alle decisioni relative alla cosa comune e stabilendo la vincolatività dell'espressione della volontà della maggioranza per ciò che attiene alla conservazione e all'amministrazione. Ciò può anche importare la possibilità che un singolo comunista agisca compiendo un atto di ordinaria amministrazione, comunque sulla scorta della presunzione del consenso degli altri partecipi. Tale presunzione, tuttavia, può venir meno quando risulti comunque il dissenso della maggioranza ovvero anche di una quota eguale alla metà degli altri comunisti (Cass. Civ., Sez. III,
11553/13).
A questo proposito si distingue tra
atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Per quanto attiene ai primi l'art.
1105 cod.civ. prevede la necessità che le decisioni siano assunte con l'espressione della volontà favorevole della maggioranza dei contitolari. Talvolta il consenso degli altri partecipi o per lo meno della maggioranza dei medesimi si presume: conformemente si è deciso nel senso della possibilità per il singolo contitolare di agire nei confronti del conduttore per ottenere il rilascio per finita locazione dell'immobile locato (Cass. Civ. Sez. III,
7416/99 ). Diversamente dovrebbe provvedersi per il caso della locazione del bene comune fatta ad uno dei contitolari (Cass. Civ. Sez. III,
6405/99 ).
La nozione di atto di ordinaria amministrazione nota3 corrisponde a quella usuale e si ricava anche per differenza rispetto a quella di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1108 cod.civ. .Occorre rammentare che il computo della maggioranza viene effettuato in base al valore delle quote: per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti alla comunione, vale a dire oltre la metà delle quote della cosa (art.
1105 cod.civ. )
nota4.
Note
nota1
Cfr. Scozzafava, voce "Comunione", in Enc. giur. Treccani, p.7.
top1nota2
Così Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.317.
top2nota3
Si vedano Dossetto, Comunione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.862; Guarino, Comunione (dir. civ.), in Enc. dir., p.259.
top3nota4
Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.472.
top4Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- DOSSETTO, Comunione, Padova, N.sso Dig. it., III, 1959
- GUARINO, Comunione, Milano, Enc. dir, VIII, 1961
- LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
- SCOZZAFAVA, Comunione, Enc. giur. Treccani, VII, 1988