Opponibilità della rescindibilità in via di eccezione



La situazione patologica corrispondente alla rescindibilità non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione sia andata prescritta: è questo il contenuto delladisposizione di cui al II comma dell'art. 1449 cod.civ. , la quale si differenzia nettamente dall'ultimo comma dell'art. 1442 cod.civ. , che adotta l'opposto principio in tema di annullabilità. La legge vuole che, in ogni caso, la situazione dell'atto affetto da rescindibilità sia definita entro il termine tassativo di un anno nota1.

In materia non risulta pertanto applicabile il principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum nota2.

Note

nota1

V. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.820. Questa scelta del legislatore è stata oggetto di critiche da parte di coloro (p.es. Costanza, Contratto preliminare e prescrizione dell'azione generale di rescissione, in Giust. civ., 1977, I, p.1377) che ravvisano una ingiustificata disparità di trattamento, come tale costituzionalmente illegittima, tra la disciplina prevista per il contraente che sia chiamato ad eseguire un contratto rescindibile rispetto a quella stabilita per il medesimo contraente che sia chiamato per l'esecuzione di un contratto annullabile.
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nota2

Di tale conclusione, stante il chiaro dettato normativo, nessuno dubita: cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.312.
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Bibliografia

  • COSTANZA, Contratto preliminare e prescrizione dell'azione generale di rescissione, Giust.civ., I, 1977

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