Per effetto della trasmissione al trasmissario viene devoluta l'intera posizione giuridica già facente capo al chiamato trasmittente che è venuto meno prima di accettare l'eredità devolutagli. E' il caso di illustrare i rapporti che si pongono tra le due successioni a causa di morte (vale a dire quella dell'originario ereditando e quella del trasmittente). Ipotizziamo che Tizio muoia e che lasci erede Caio, il quale a propria volta viene meno senza nè aver accettato nè rinunziato all'eredità
nota1, a propria volta lasciando erede Sempronio. Quest'ultimo ha la possibilità di accettare o di rinunziare sia all'eredità di Caio, sia a quella lasciata da Tizio. Se rinunzia a quella di Caio poi non potrà accettare quella di Tizio (cfr. III comma
art.479 cod.civ.). Nell'eredità lasciata da Caio infatti è compreso il diritto di accettare l'eredità di Tizio. Il fatto di accettare l'eredità di Caio lascia invece aperta la porta alla scelta tra una rinunzia o un'accettazione dell'eredità di Tizio, devoluta
jure trasmissionis a Sempronio.
E' chiaro inoltre che la trasmissione ha modo di operare anche nelle ipotesi in cui, eliminata retroattivamente la delazione a favore del primo chiamato a cagione della rinunzia fatta da costui (
art.521 cod.civ.), ben può essere interessato dal fenomeno successorio un erede del chiamato in subordine premorto. Si pensi al caso di Primo che nomina quale erede Secondo e gli sostituisce, per l'ipotesi in cui rinunziasse, Terzo. Qualora Secondo facesse rinunzia e Terzo fosse venuto meno (comunque in un tempo successivo all'apertura della successione di Primo) non si dubita che gli eredi di Terzo possano conseguire jure trasmissionis l'eredità lasciata da Primo
nota2.
La trasmissione della delazione (art.
479 cod.civ.) si produce in modo tale da evidenziare un rapporto di dipendenza non già con il
de cuius, bensì con il trasmittente, che pertanto si palesa come dante causa del soggetto che beneficia del fenomeno.
Questa circostanza rileva in relazione alla capacità di succedere ed all'eventuale indegnità. Se Tizio muore e lascia erede Caio, il quale a propria volta viene meno senza nè aver accettato l'eredità, a propria volta lasciando erede Sempronio, costui dovrà essere capace e degno rispetto a Caio (proprio dante causa anche in relazione all'eredità di Tizio) e non a Tizio. L'eventuale incapacità o indegnità nei confronti di Tizio rileverà piuttosto a monte, vale a dire nel rapporto che si pone tra Tizio e il di lui erede Caio, ciò che evidentemente condizionerà pure l'acquisto jure trasmissionis di Sempronio
nota3.
Non irrilevante è considerare il modo di disporre del II comma dell'art.479 cod.civ. che ipotizza l'esistenza di una pluralità di trasmissari. In detta ipotesi "se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari", mentre i rinunzianti ne sono esclusi. La norma viene a porre
una funzione di accrescimento della posizione giuridica del trasmissario che dipende strettamente dalla qualità del diritto devolutogli
jure trasmissionis, ma che comunque si atteggia in modo autonomo, come si riferirà partitamente.
Infine occorre fare cenno al fatto che il termine prescrizionale di cui all'
art.480 cod.civ. entro il quale poter efficacemente accettare l'eredità già devoluta al trasmittente non può che decorrere dalla morte dell'originario
de cuius e non da quella del trasmittente stesso. Tornando all'esemplificazione di cui sopra, qualora Sempronio abbia ad accettare l'eredità di Caio in tempo utile, quando ormai sono già passati dieci anni dalla morte di Tizio, più non sarà possibile acquistare per trasmissione l'eredità lasciata da quest'ultimo
nota4. Rimane però da rammentare come, in caso di accertamento giudiziale della filiazione il predetto termine prescrizionale decorre (dopo la riforma di cui al d.lgs. 154/2013) soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Pertanto se il trasmittente aveva promosso tale azione, è ben possibile che il trasmissario si giovi di questa posposizione del
dies a quo di decorrenza.
Note
nota1
Mentre la mancanza di accettazione è un presupposto della trasmissione, non altrettanto si può dire per l'assenza di rinunzia. La delazione infatti non cade definitivamente se non con la conseguente accettazione da parte di eventuali chiamati ulteriori che facciano venir meno la possibilità per il chiamato rinunziante di revocare la rinunzia ai sensi dell'art.
525 cod.civ. (ipotesi che viene a concretare una sorta di accettazione tardiva) (Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.226).
top1 nota2
Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.245.
top2 nota3
Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.147; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.91. Ciò a differenza di quanto accade per la rappresentazione, nella quale il rappresentante deve essere capace e degno nei confronti del de cuius.
top3 nota4
Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale:delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.170.
top4Bibliografia
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
Prassi collegate
- Quesito n. 1002-2013/C, Trasmissione della delazione, rappresentazione e accrescimento