Onere donativo a favore di soggetto determinato



La tesi in base alla quale la differenza tra modo e legato andrebbe ricercata nella determinatezza o indeterminatezza dei beneficiari, suscita un interrogativo. Ci si domanda, in particolare, se, in tema di modo donativo, la distinzione possa comportare una divergente qualificazione della disposizione che sia stata apposta alla donazione quando tale disposizione modale venga effettuata a favore di un soggetto determinato.

L'onere a favore di soggetti determinati contenuto in una donazione, conserva la propria natura, ovvero dà vita ad una figura autonoma?

Secondo una tesi si tratterebbe di un contratto a favore di terzo nota1.

La figura dello stipulante coinciderebbe con quella del donante, promittente sarebbe il donatario tenuto all'adempimento dell'obbligazione, terzo il beneficiario della clausola modale. La donazione modale è, per tale via, costruita come una donazione cui accede, per il tramite di un collegamento negoziale (la cui forza viene concretamente misurata dalla volontà del donante, che può giungere fino a legittimare una richiesta di risoluzione della donazione ex art. 793 cod.civ.), un'ulteriore pattuizione, da considerarsi a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 cod.civ., ove il terzo è appunto il beneficiario del modo.

Un'altra opinione fa ricorso ad una figura composita, costituita cioè da una donazione diretta, cui sarebbe collegata un'ulteriore donazione di tipo indiretto (ove il beneficiario sarebbe colui che si avvantaggia del modo)nota2 .

Le impostazioni teoriche di cui si è fatto cenno, al di là degli istituti evocati, sembrano in realtà sostanzialmente convergenti: si rammenti che il contratto a favore di terzo è uno schema per il cui tramite possono essere realizzate liberalità indirettenota3 .

Quello che conta è che venga sottolineata una sostanziale affinità tra l'ipotesi qui esaminata e quella, parallela, del modo testamentario a favore di soggetto determinato. In ogni caso è infatti possibile riferire dell'autonomia della disposizione modale e dell'esistenza di un collegamento negoziale tra disposizione principale e disposizione accessoria (variamente qualificabile).

Note

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nota1 Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969, p.15 e Moscarini, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970, p.45.
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Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1961, p.663; Vindigni, voce Modo, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p.826.
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Così anche Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., vol.XXVI, 1976, p.691.
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Bibliografia

  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CARNEVALI, La donazione modale, Milano, 1969
  • CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir., XXVI, 1976
  • MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970
  • VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964

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