Omessa registrazione dell'atto costitutivo (società in nome collettivo)




L'omissione delle formalità pubblicitarie relative al deposito ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società viene assunta in esame dall'art. 2297 cod. civ. . L'effetto, a differenza di quanto è dato di poter riscontrare per le società di capitali, non è la mancanza di esistenza dell'ente (stante la natura costitutiva dell'iscrizione dell'atto costitutivo di queste ultime), bensì la sostanziale inapplicabilità della specifica disciplina approntata dal codice e della conseguente classificazione in chiave di società irregolare nota1. A quest'ultima è dedicato il modo di disporre dell'art. 2297 cod. civ. , il cui I comma pone la regola fondamentale in base alla quale fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.

Fa seguito la norma che afferma la presunzione in base alla quale si reputa che ciascun socio il quale agisca per la società ne abbia la rappresentanza, anche in giudizio. Non è infatti possibile (cfr. anche il successivo art. 2298 cod. civ. ) opporre ai terzi i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza, a meno che non si provi l'effettività della conoscenza di essi da parte del terzo.

Una distinta analisi dev'essere condotta relativamente alla distinzione tra società irregolare e società di fatto. Analoga attenzione deve infine essere riservata alle pratiche conseguenze dell'irregolarità, distinguendo tra gli effetti nell'ambito dei rapporti tra i soci e quelli che si producono in riferimento ai rapporti con i terzi.

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Note

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L'irregolarità è ordinariamente tale fin dalla nascita della società, nel senso che di quest'ultima non sia stata mai domandata l'iscrizione presso il registro delle imprese. E' tuttavia da segnalare anche la c.d. irregolarità sopravvenuta, che si riscontra ogniqualvolta una società regolare, della quale sia stata domandata la cancellazione, continui la propria attività economica.
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