Oggetto sociale (società per azioni)



A mente del n. 3 dell'art. 2328 cod. civ. occorre che l'atto costitutivo indichi "L'attività che costituisce l'oggetto sociale". La menzione è differente da quella adoperata dal testo previgente alla riforma del 2003, che si limitava a richiamare "l'oggetto sociale". Giova rilevare che la difettosa indicazione dell'oggetto è contemplata quale causa di nullità della società ai sensi del n. 3 dell'art. 2332 cod. civ., mentre l'illiceità dello stesso è ulteriormente considerata, sempre agli stessi fini, dal n.2 della stessa norma.

Senza dubbio la locuzione attualmente usata dall'art. 2328 cod. civ., come d'altronde anche quella di cui al testo previgente, allude all'attività economica che l'ente intende svolgere. Premessa questa considerazione, non è del tutto agevole cogliere il senso dell'innovazione. Secondo l'opinione dei primi commentatori si sarebbe voluto in tal modo restringere la possibilità di indicazioni non sufficientemente specifiche dell'oggetto sociale. Sicuramente l'osservazione coglie nel segno. Tuttavia l'intento non può non apparire in una certa misura velleitario. Al fine direttamente intendere la portata del problema, giova osservare come la specificazione dell'oggetto sociale debba obbedire alla regola generale di cui all'art. 1346 cod.civ., con riferimento al requisito della determinatezza (ovvero della determinabilità). Quando l'oggetto sociale risultasse indeterminato o comunque non sufficientemente specificato (es.: "la società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di beni mobili ed immobili...") non potrebbe certamente sottrarsi alla netta sanzione della nullità. D'altronde occorre non confondere la determinatezza dell'oggetto con la complessità del medesimo. L'osservazione pare banale, ma in concreto la commistione di questi aspetti ha generato equivoci non senza conseguenze. Così la molteplicità delle attività che vengono a sostanziare l'oggetto sociale non ne importano l'indeterminatezza, se non in quanto si risolvano in una serie di indicazioni di portata tale da condurre ad un giudizio di genericità nota1. Si pensi all'indicazione di un oggetto sociale che annoveri una serie pressochè infinita di attività economiche, tali da implicare la sostanziale impossibilità di identificare il campo di azione della società (Tribunale di Bologna, 15/01/1991). D'altronde non è certo possibile limitare la sfera di competenza della società introducendo divieti che la legge non prevede. Da questo punto di vista non deve essere confusa la rilevanza dell'indicazione della prevalenza di un'attività rispetto ad un'altra, prevalenza che ben può assumere rilievo quanto agli adempimenti da effettuarsi presso l'Ufficio del registro delle imprese (ai fini IVA e statistici).

E' inoltre usuale il riferimento finale nella formulazione dell'oggetto sociale alla possibilità di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale ed industriale che si palesi necessaria o utile ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. Tale clausola, che per la frequenza è venuta ad assumere natura di stile, può reputarsi ammissibile. Essa infatti non viene a legittimare una serie indeterminata di operazioni, quanto piuttosto ad eliminare il dubbio della ammissibilità delle stesse quando siano teleologicamente intese a consentire il compimento dell'attività che sostanzia l'oggetto sociale (es.: la stipulazione di un contratto di mutuo per sovvenire alle esigenze di acquisto di macchine impastatrici indispensabili per produrre pasta alimentare, ciò che costituisce l'oggetto della società).
Che dire poi delle c.d. menzioni "negative"? Si tratta dell'espressa esclusione che venga fatta in ordine a specifiche attività, per lo più da ricondurre all'esigenza che le stesse siano compiute previo ottenimento di autorizzazioni da parte di entità soggettive dotate di caratteristiche particolari. A rigore l'oggetto sociale dovrebbe ricavarsi "in positivo", vale a dire per il tramite della concreta indicazione delle attività che la società intende svolgere. Tuttavia era invalso l'uso, in relazione alle esigenze prospettate dall'autorità giudiziaria nel tempo in cui il controllo omologatorio era ancora in vigore, di inserire tali menzioni. Si osservava infatti come ciò potesse eliminare il dubbio relativo alla legittimità di alcune prescrizioni relative all'oggetto. Si pensi alla clausola, del tutto generica e di chiusura, con la quale ci si riferisca, come sopra detto, alla possibilità di "compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie o utili....". E' chiaro che, stante il tenore indeterminato della previsione, a rigore nella stessa ben potrebbero rientrare anche operazioni riservate per legge alle società di intermediazione mobiliare che, come tali, sono espressamente autorizzate all'esercizio di siffatta attività, sono assoggettate a controlli e, più in generale, disciplinate da una normativa apposita. Ecco allora il senso dell'indicazione dell'eventuale espressa esclusione della possibilità di esercitare la detta attività.

Particolari problemi pone infatti la possibilità di dedurre all'interno dell'oggetto sociale attività corrispondenti a quelle che sostanziano le c.d. professioni "protette" nota2 nonchè a quelle riservate in via esclusiva a soggetti che possiedono determinati requisiti o muniti di speciali autorizzazioni (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16578/12 nonchè Cass. Civ., Sez. II, 2220/13). In materia è sopravvenuta in un primo tempo la legge 12 novembre 2011, n. 183 il cui art.10 ha previsto le c.d. "società tra professionisti". Il regolamento inteso a dare pratica attuazione al detto provvedimento normativo è tuttavia intervenuto soltanto con il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, D.M. 8 febbraio 2013 n.34, portante l'approvazione del "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183". E' dunque attualmente praticabile l'aggregazione nell'ambito di un'entità societaria non soltanto per una pluralità di professionisti esercenti un'attività omogenea, bensì anche professionisti che esercitano professioni diverse le una rispetto alle altre (c.d. società "multidisciplinari").

Note

nota1

Tale aspetto merita particolare attenzione. La specificazione dell'oggetto sociale infatti costituisce anche uno strumento di protezione dei diritti dei soci. Il recesso è infatti attualmente consentito ai sensi del I comma lett. a) dell'art. 2437 cod. civ. ogniqualvolta la modificazione della clausola afferente all'oggetto sociale "consente un cambiamento significativo dell'attività della società". Per di più si consideri il sindacato circa la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale di cui al I comma dell'art. 2484 cod. civ. (cfr. sul punto Campobasso, La costituzione delle società per azioni, in Le società, 2003, fasc. 2 bis, p. 284. Non è escluso che la modificazione dell'oggetto sociale, quando sia radicale, possa anche essere apprezzata in chiave di scioglimento della stessa e di costituzione di una nuova entità (Tribunale di Firenze, 17/07/1991).
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nota2

Anche se è il caso di osservare come non contrasti con il divieto di esercizio di attività professionali protette lo svolgimento di compiti tipici del professionista svolti "internamente" rispetto alla società, di modo che quest'ultima possa esplicare la propria più complesse attività avvalendosi di strutture e mezzi propri (Tribunale di Milano, 16/05/1991).
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, La costituzione delle società per azioni, Le Società, fasc. 2-bis, 2003

Prassi collegate

  • Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni (AGCOM Segnalazioni AS1589 e AS1589B)
  • Quesito n. 897-2014/I, Oggetto sociale: attività immobiliare, commercio in oro e capitale minimo alla luce del d.l. 91/2014
  • Risoluzione N. 80/E, Atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso
  • Quesito n. 21-2014/I, Srl e assunzione di partecipazioni – esclusività dell’oggetto e limiti per la controllante
  • Quesito n. 1056-2013/I, Oggetto sociale ampio in presenza di un capitale esiguo
  • Quesito n. 923-2013/I, Noleggio con conducente e cessione di autorizzazione
  • Quesito n. 105-2012/I, Oggetto sociale: assunzione e amministrazione di beni in qualità di trustee
  • Quesito n. 47-2013/I, Oggetto sociale, intermediari di assicurazione e compatibilità con lo svolgimento di altre attività
  • Quesito n. 46-2012/I, Oggetto sociale: commercio in oro
  • Quesito n. 22-2012/I, Fondi di solidarietà tra lavoratori e violazione della riserva di attività bancaria – società di mutuo soccorso
  • Il parere del cons. di Stato sullo schema di regolamento di società per esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico
  • Consiglio di Stato del 2012 numero 4832 (05/07/2012)
  • Quesito n. 231-2011/I, Clausola dell’oggetto sociale e determinatezza
  • Quesito n. 193-2011/I, Oggetto sociale, concessione di prestiti in favore dei soci e degli amministratori
  • Quesito n. 128-2011/I, Oggetto sociale, attività di money transfer
  • Quesito n. 148-2011/I, Oggetto sociale, prodotti parafarmaceutici
  • Studio n. 203-2009/I, Costituzione della società e indicazione dell'oggetto sociale
  • Quesito n. 25-2009/I, Oggetto sociale attività di facchinaggio e di pulizie
  • Quesito n. 51-2007/I, Oggetto sociale
  • Quesito n. 34-2007/I, Oggetto sociale: prodotti di erboristeria e vendita di prodotti medicali da banco e di automedicazione
  • Quesito n. 6025/I, Oggetto sociale: transazioni di denaro, money transfer e gestione carte di credito prepagate

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