Oggetto e dinamica acquisitiva del sublegato



Occorre svolgere alcune precisazioni relativamente all'oggetto del sublegato, ciò che varrà anche a meglio comprenderne la dinamica acquisitiva da parte del beneficiario.

La disposizione può, in generale, avere ad oggetto tanto una prestazione la cui esecuzione è posta a carico del legatario, quanto l'attribuzione di una cosa determinata. In quest'ultimo caso il beneficiario non avrebbe che da domandarne la consegna al legatario, subentrando nella titolarità del diritto recta via dal de cuius (es.: Tizio lega la tenuta detta "il bosco alto" a Mevio, disponendo che ne vada una parte a Filano, sublegatario) nota1. Al riguardo si impone tuttavia una precisazione: un conto sarebbe la disposizione che avesse a considerare in maniera generica l'oggetto del sublegato, altra cosa invece se il testatore già avesse individuato in maniera specifica il bene. Riprendendo l'esempio appena esposto, qualora Tizio avesse legato il fondo "il bosco alto" a Mevio, parallelamente disponendo che la casa colonica posta vicino al fiume e il relativo mappale strettamente pertinente dovesse essere destinato a Filano, non si vede per quale motivo dover parlare di sublegato. Sia Mevio, sia Filano dovranno essere considerati legatari, essendo ab origine destinatari di una liberalità testamentaria che vale a renderli immediatamente titolari dell'attribuzione. Non si comprende, in altri termini, il motivo di istituire una dipendenza, quale che fosse, tra il lascito in favore di Filano e quello in favore di Mevio. Diversamente sarebbe da qualificare l'ipotesi in cui a Filano dovesse essere lasciata "una porzione di fondo della superficie di metri quadrati 2.500 a valere sulla parte pianeggiante della proprietà vicino al fiume, della superficie di circa metri quadrati 30.000". Nella fattispecie si tratterebbe di una disposizione avente ad oggetto una cosa generica, dovendo l'effetto traslativo differito essere assicurato dall'attività del legatario Mevio che dovrebbe individuare la porzione spettante a Filano nota2. V'è peraltro da dubitare che anche nella cennata ipotesi il lascito possa essere qualificato in chiave di sublegato, dal momento che non può dirsi sussistente in senso proprio un diritto di credito nei confronti del legatario. La condotta di costui volta ad individuare il bene oggetto del lascito è certamente vincolata, ma è accessoria a consentire l'esplicazione dell'efficacia traslativa del legato la quale, ancorchè differita, può ben dirsi procedere direttamente dal disponente. Questo è il punto saliente da mettere a fuoco: il sublegatario deve essere considerato avente causa del testatore e non, come potrebbe invece suggerire la terminologia "sublegato" dal legatario.

Diversamente è a dirsi per il caso ordinario, nel quale il sublegato si sostanzia in un diritto di credito del beneficiario nei confronti del legatario. Es.: Tizio lega a Caio il fondo Corneliano, imponendogli di versare la somma di 1000 in favore di Sempronio. La questione che può sorgere al riguardo è quella dei limiti di responsabilità del legatario, tema che tratteremo partitamente.

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Note

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Cfr. Bonilini, I legati, Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p. 353, il quale riprende un'esemplificazione di Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.631.
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Non a caso il Bonilini, op.cit., sempre riprendendo il Capozzi, op.cit., p. 353, nota 34 fa menzione di un sublegato ad effetti differiti e di un correlativo diritto di credito del sublegatario.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001

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