E' ben possibile che la compravendita abbia ad oggetto una pluralità di cose costituenti un'universalità (vale a dire una pluralità di cose appartenenti ad una sola persona e qualificate da una destinazione unitaria: cfr. l'
art.816 cod.civ. ). Si pensi alla vendita di una biblioteca, di una mandria, di una raccolta di oggetti pregiati.
A questo proposito non occorrono formule speciali, pur dovendosi tenere conto del fatto che, come si affretta a specificare il II comma
apri della norma prima citata, è possibile che le singole cose facenti parte dell'universalità costituiscano oggetto di separati atti e rapporti. Ne segue la sufficienza del riferimento alla globalità delle cose, comunque considerata (es.: "vendo la mia collezione di pipe in radica")
nota1 .
Note
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Analogamente Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.39 e Bianca, La vendita e la permuta, in Trat. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.191.
top1Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995