Oggetto della prescrizione



Secondo l'espressione utilizzata dal codice civile vigente, oggetto della prescrizione è ogni diritto soggettivo. Essa si verifica quando il titolare non  esercita il diritto per il tempo previsto dalla legge (art. 2934 cod.civ.).

E' stata così troncata la diatriba tra chi riteneva che si prescrivesse il diritto e chi invece l'azione intesa a farlo valere nota1. D'altronde il testo dell'art. 2135 del previgente codice civile affermava che "tutte le azioni tanto reali, quanto personali si prescrivono...".

Nel codice civile vigente il punto è stato risolto, come detto, in maniera diversa.La questione non è meramente terminologica o classificatoria. Vari sono i problemi che si pongono a questo riguardo, tra i quali l'apprezzamento della natura giuridica della situazione che si manifesta nell'impossibilità di ottenere la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Si riteneva un tempo che in tanto fosse possibile considerare come dovuto quanto pagato nella predetta occasione, in quanto permanesse il diritto sottostante all'obbligazione, essendosi estinta per prescrizione unicamente l'azione intesa a farlo valere. La questione è attualmente risolta, in modo testuale, dall'art. 2940 cod.civ., norma che esclude espressamente la ripetizione di quanto spontaneamente pagato.

La dottrina prevalente descrive il fenomeno ribadendo che, per effetto della prescrizione, si è determinata l'estinzione del diritto soggettivo; il debitore che pagasse spontaneamente il debito prescritto lo farebbe allora in adempimento di una mera obbligazione naturale nota2. Il pagamento di un debito prescritto non sarebbe perciò assimilabile al pagamento dell'indebito. Si tratta di un pagamento non coercibile, nel senso che non è data azione per poterlo coattivamente ottenere, ma è un pagamento che, una volta eseguito spontaneamente, non potrebbe essere ripetuto.

Queste osservazioni lasciano permanere, nonostante la chiarezza del disposto dell'art. 2934 cod.civ., notevole perplessità. Il tema sarà oggetto di analisi separata.

Quando poi si rifletta ulteriormente circa la relazione che si pone tra eccezione di prescrizione ed eccezione di compensazione, desumendosi dall'art. 1242 cod.civ. che, nel caso di coesistenza tra reciproci debiti e crediti, potrebbe operare in concreto la compensazione tra un credito prescritto ed uno ancora attuale, le certezze enunciate vacillano. In altri termini la conclusione secondo la quale l'oggetto della prescrizione è il diritto e non l'azione sembra poter esser bersaglio di critiche ancora vitali.

Note

nota1

In realtà ancora oggi, nonostante il chiaro disposto normativo, la polemica non si è placata, poiché non mancano opinioni che sostengono che oggetto della prescrizione sia l'azione e non il diritto: così Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.108, per il quale per effetto della prescrizione il diritto non si estingue, ma semplicemente perde la propria forza "nel senso che, se si agisce in giudizio, il terzo potrà eccepire l'intervenuta prescrizione, in tal modo bloccando l'iniziativa giurisdizionale"; nello stesso senso anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.155, che contrappone la prescrizione, estintiva dell'azione, al non uso, produttivo della estinzione del rapporto sostanziale, ravvisando una atecnicità terminologica del codice laddove tratta indistintamente i due istituti.
top1

nota2

In questo senso Costanza, Sul pagamento del debito prescritto, in Giust.civ., I, 1979, p.520 e Troisi, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol.VI, Torino, 1980, p.581.
top2

 

Bibliografia

  • COSTANZA, Sul pagamento del debito prescritto, Giust.civ., I, 1979
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • TROISI, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, VI, 1980

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Oggetto della prescrizione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti