Oggetto dell'anticresi



Il contratto di anticresi, dal quale scaturisce per il creditore il diritto a godere del bene nonché quello di percepirne i frutti, può avere ad oggetto unicamente beni immobili (art.1960 cod.civ.).

Secondo la prevalente interpretazione rimane dunque escluso che l'anticresi possa riguardare beni mobili registrati, compendi aziendali, beni mobilinota1 . L'eventuale contratto modellato sulla falsariga dell'anticresi ed avente ad oggetto tali beni, dovrebbe essere considerato come negozio atipico, consentito nell'ambito dell'autonomia negoziale concessa ai privati (art.1322 cod.civ.)nota2.

I frutti, che pure costituiscono oggetto del contratto, sotto il profilo dell'imputazione dei medesimi agli interessi ed al capitale, sono tanto quelli civili quanto quelli naturalinota3 .

Note

nota1

Fragali, Anticresi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.28 e D'Orazi-Flavoni, Fidejussione, mandato di credito, anticresi, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1961, p.72.
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nota2

Così Persico, voce Anticresi, in Enc.dir., vol.II, 1958, p.536 e Tucci, voce Anticresi, in Dig.disc.priv., p.339.
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nota3

Tedeschi, voce Anticresi, in N.sso Dig.it., vol.I, 1968, p.656.
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Bibliografia

  • D'ORAZI-FLAVONI, Fideiussione, mandato di credito, anticresi, Milano, Tratt.dir.civ.Grosso Santoro pass., 1961
  • FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
  • PERSICO, Anticresi, Milano, Enc.dir., 1958
  • TEDESCHI, Anticresi, N.sso Dig. it., 1968
  • TUCCI, Anticresi, Dig.disc.priv., 1987

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