Oggetto del diritto degli eredi del socio defunto nella procedura di liquidazione della società




Occorre chiedersi quali conseguenze comporti per gli eredi del socio defunto la decisione assunta dai soci superstiti, a mente del'art. 2284 cod. civ. , di procedere alla liquidazione dell'intera società. Il diritto degli eredi è relativo al valore della quota del defunto al momento della di lui morte o concerne quanto residuato all'esito della liquidazione immediatamente deliberata dai soci superstiti proprio in considerazione del venir meno del socio?

La soluzione di maggior tutela per gli eredi sembrerebbe consistere nella cristallizzazione del proprio diritto alla liquidazione della quota nel preciso momento della morte dell'ereditando. Ad una siffatta conclusione parrebbe condurre la considerazione in base alla quale il diritto di credito degli eredi sarebbe assimilabile a quello facente capo al socio nell'ipotesi in cui avesse deciso di recedere dalla società (Cass. Civ., Sez.I, 22574/2014).

A questa tesi, che si fonda anche sulla negazione dell'assunzione della qualità di soci da parte degli eredi, sia pure limitatamente alle operazioni liquidatorie (ciò che accadrebbe qualora gli eredi fossero necessitati a prendere parte ai risultati delle operazioni successive), si oppone una contraria opinione. Secondo quest'ultima, una volta che i soci superstiti avessero deliberato lo scioglimento della società conseguente alla morte del socio, gli eredi non avrebbero più diritto di ricevere l'esito della liquidazione della quota del defunto entro sei mesi dalla morte di questo, dovendo piuttosto attendere la fine delle operazioni liquidatorie relative all'intera società. Essi dunque dovrebbero appropriarsi del valore della partecipazione del de cuius in posizione del tutto paritetica rispetto agli altri soci, ai quali, tra l'altro, sarebbe comunque interdetto porre in essere nuove operazioni (Cass. Civ. Sez. I, 836/81 ).

Se questo è vero in relazione alla tempistica delle operazioni, occorre tuttavia verificare quale sia l'oggetto del diritto degli eredi.

In altri termini, essi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione del defunto (computata al tempo della morte) o, piuttosto, a partecipare alla liquidazione, dunque a percepire la quota parte all'esito della liquidazione?

Risulta difficile concludere nel primo senso, quantomeno nell'ipotesi in considerazione. Se i soci superstiti decidono di sciogliere la società conformemente a quanto prescritto dall'art. 2284 cod. civ. , si può dire che gli eredi del defunto abbiano diritto ad ottenere, soltanto al termine delle operazioni liquidatorie, quindi anche ben oltre i sei mesi, il valore della quota del defunto. Dal tenore letterale della norma citata si ricaverebbe infatti la prevalenza della esigenze dei soci, cui è concessa la facoltà di scegliere lo scioglimento della società. Una volta deliberata quest'ultima soluzione il diritto degli eredi alla liquidazione della quota del de cuius verrebbe determinato non più sulla base di un'apposita situazione contabile alla data della morte, ma con riferimento alla consistenza effettiva del residuo attivo, una volta quindi liquidati i beni, estinti i debiti e le obbligazioni contratte con i terzi (Tribunale di Milano, 02/06/1994 ). L'importanza di queste conclusioni è notevole. La liquidazione della mera quota di partecipazione del defunto infatti deve comprendere anche il valore dell'avviamento (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3671/01 ). Quando si desse corso alla liquidazione dell'intera società il recupero di questo valore sarebbe del tutto problematico. Una cosa infatti sarebbe cedere l'azienda a terzi, altra cosa liquidare i cespiti facenti parte del patrimonio sociale. Quest'ultima soluzione certamente sarebbe incompatibile con la salvaguardia o la valorizzazione dell'avviamento.

Si potrebbe invero distinguere le due distinte ipotesi. Se i soci superstiti intendono continuare l'attività sociale il diritto degli eredi avrebbe ad oggetto la valorizzazione della partecipazione al tempo della morte del socio. Tale diritto si atteggerebbe in maniera differente, essendo sottoposto al diritto potestativo dei soci superstiti che potrebbero convertirlo nel mero diritto a percepire la quota parte dell'esito liquidatorio nell'ipotesi in cui optassero per tale soluzione.

Quanto al soggetto passivo dell'obbligazione relativa alla liquidazione del credito vantato dagli eredi del defunto è prevalente il parere secondo il quale sarebbe da individuare nella società e non già nei soci superstiti. Alla prima e non a questi ultimi dovrà esser pertanto rivolta la relativa domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 291/00 ).

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