Offerta di riconduzione ad equità del contratto risolubile



L'art. 1467 cod.civ. prevede all'ultimo comma un particolare rimedio: la cosiddetta offerta di riconduzione ad equità del contratto risolubile.

A tal proposito è possibile istituire un parallelismo tra l'istituto in esame e quello di cui all'art. 1450 cod.civ. , norma che, in tema di rescissione, prevede la c.d. offerta di modificazione del contratto allo scopo di riportarne ad equità le condizioni. Entrambe le disposizioni, al fine di far venir meno lo squilibrio contrattuale che è alla base delle impugnative, prevedono un intervento dell'altra parte che si offre di modificare le originarie prescrizioni negoziali. Risulta chiaro che entrambe le disposizioni sono ispirate ad una comune ratio conservativa nota1.

L'offerta di riconduzione ad equità vale, in particolare, a prevenire la possibilità che il contraente agisca domandando giudizialmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. A tal fine l'altra parte può offrire spontaneamente di introdurre nel contratto una modificazione delle condizioni in esso previste tale da far venir meno lo squilibrio del sinallagma. La legge parla a questo proposito di riconduzione ad equità. Non occorre tuttavia che la parte offra di ripristinare integralmente il divario economico conseguente al verificarsi dell'evento, essendo sufficiente un riequilibrio delle posizioni contrattuali tale da risultare, riguardato ex ante rispetto al verificarsi dell'evento, preclusivo della risolubilità (Cass. Civ. Sez. II, 247/92 ) nota2.

Nei contratti nei quali una sola delle parti ha assunto obbligazioni (ad es.: donazione ad esecuzione differita) l'eccessiva onerosità non dà luogo alla risolubilità, ma solo alla rivedibilità: la parte obbligata può infatti chiedere (art. 1468 cod.civ. ) una riduzione della sua prestazione, ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, in modo da ricondurla ad equità nota3.

Si verifica allora non la risoluzione, ma la revisione del contratto (si veda, ad es., l'art. 1664 in tema di appalto) nota4.

Note

nota1

Cfr. Terranova, L'eccessiva onerosità nei contratti, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p.197; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.399.
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nota2

La dottrina sul punto è concorde. Tra gli altri Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.1029; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.963; Gabrielli, La risoluzione per eccessiva onerosità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1593.
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nota3

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.320.
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nota4

Negli stessi termini Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.843.  
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • GABRIELLI, La risoluzione per eccessiva onerosità, Torino, I contratti in generale, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • ROPPO, Il contratto, Bologna, 1977
  • TERRANOVA, L'eccessiva onerosità nei contratti , Milano, Comm.cod.civ.dir.da Schlesinger, 1995

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