L'art.
1450 cod.civ. contempla un rimedio particolare, volto ad evitare che si giunga ad una pronunzia di rescissione del contratto.
La norma prevede che nel corso del giudizio la parte contro la quale è stata proposta la domanda possa offrire all'altra una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità nota1. A tal fine non occorre che vengano con esattezza indicate le clausole e le precise condizioni oggetto della modifica, essendo sufficiente che la parte rimetta al giudice l'esatta determinazione di questi aspetti (Cass. Civ. Sez. II,
3891/94 ; Cass. Civ. Sez. II,
5922/91 ; Cass. Civ. Sez. II,
6630/88 ). Ciò a differenza di quanto può dirsi in tema di offerta di modifica del contratto soggetto a risoluzione
ex art.
1467 cod.civ. .
Concretamente la modifica investirà l'importo del corrispettivo del servizio, del prezzo del bene oggetto dell'eventuale vendita; secondo l'opinione prevalente il supplemento del prezzo costituisce debito di valore e non di valuta (Cass. Civ. Sez. II,
1046/83 )
nota2.
L'offerta di modificazione deve essere tale da eliminare del tutto la sperequazione e non semplicemente da far venir meno la condizione di rescindibilità (Cass. Civ. Sez. II,
5458/78 )
nota3. Se ad esempio Tizio ha venduto a Caio un fabbricato, avente un valore corrente di mercato pari a duecentoventimilioni per il prezzo di lire centomilioni, non è certamente sufficiente, allo scopo di evitare la rescissione ai sensi dell'art.
1448 cod.civ. (lesione
ultra dimidium), offrire un supplemento di prezzo dell'importo di lire venticinquemilioni onde riportare la misura del prezzo al di sopra della metà del valore venale del bene.
L'offerta di modificazione del contratto rescindibile costituisce indubbiamente uno strumento ispirato (similmente all'offerta di modificazione delle condizioni del contratto risolubile per eccessiva onerosità di cui all'art.
1467 cod.civ. ) al generale
principio di conservazione degli effetti del contratto nota4: è inutile continuare nel processo se la parte, riconosciuto lo squilibrio del sinallagma, esprime l'intento di rimediarvi. Ciò implica da un lato che le spese sostenute fino a quel momento debbano esser poste a carico di colui che offre la modificazione del contratto, dall'altro che quelle ulteriori, nel caso di rifiuto della controparte, debbano gravare su quest'ultima.
Note
nota1
Si tratta comunque di un atto unilaterale recettizio.
top1nota2
Tra gli altri Atti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.826. Contra Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.694.
top2nota3
La dottrina concorda sul punto. Si vedano Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.821; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, pp.945 e 948; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.895; Minervini, La rescissione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1465.
top3nota4
Cfr. Quadri, La rettifica del contratto, Milano, 1973, p.116; Panuccio Dattola, L'offerta di riduzione ad equità, Milano, 1990, p.5.
top4 Bibliografia
- ATTI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, IV
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MINERVINI, La rescissione, Torino, Tratt. Rescigno, 1999
- PANUCCIO DATTOLA, L’offerta di riduzione ad equità, Milano, 1990
- QUADRI, La rettifica del contratto, Milano , 1973
- ROPPO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999