Obbligo legale di contrattare



Si parla di un obbligo legale a contrattare, di contrattazione imposta ad una delle parti, quando la legge, per l'appunto, vincola un soggetto a concludere una determinata stipulazionenota1 .

E' palese la intrinseca contradditorietà dell'affermazione di un obbligo giuridico a concludere un contratto scaturente dalla legge, la quale dunque necessiti una parte a concludere un accordo, rispetto al concetto stesso di autonomia negozialenota2 .

Nel nostro ordinamento una situazione di questo genere è posta in correlazione ad una particolare posizione di un soggetto relativamente al mercato: il monopolio (legale).

Il monopolista si trova, infatti, in grado di imporre la propria volontà a qualsiasi soggetto che gli si debba rivolgere per acquisire i beni o i servizi che egli eroga o produce in esclusiva. E' chiaro che in questo contesto non soltanto non esiste una concorrenza in grado di determinare migliori condizioni per i consumatori, ma essi sono sostanzialmente in balia del monopolista che potrebbe a suo piacimento mutare le condizioni economiche a proprio piacimento.

La legge non può in questo caso non intervenire, sancendo obblighi intesi a impedire che l'impresa approfitti della propria posizione sul mercato per trarre i maggiori utili possibili, danneggiando i consumatorinota3 .

Il codice civile prevede all'art. 2597 cod.civ. una regola cardine, che consiste nell'imposizione dell'obbligo di contrattare osservando la parità di trattamento a carico di chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale, a beneficio di chi ne richiede le prestazioni. Si pensi alla società concessionaria (in forza cioè di un apposito provvedimento amministrativo) del servizio di trasporto di linea (bus, traghetti, etc.). Il vettore non potrebbe rifiutarsi di stipulare il contratto di trasporto (ovviamente avendo ancora posti a disposizione per raggiungere la destinazione desiderata), né pretendere un corrispettivo maggiorato rispetto a quello previsto dalle tariffe in vigore (art. 1679 cod.civ.).

La situazione giuridica soggettiva dell'utente, secondo la prevalente opinionenota4 , ha la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, non già semplicemente di un mero interesse legittimo.

L'obbligo legale di contrattare si concretizza e diviene attuale nel momento in cui il singolo potenziale utente ne fa richiestanota5 . Il nodo problematico di maggiore importanza consiste nell'apprezzamento delle eventuali difficoltà dell'impresa nel soddisfare le richieste dell'utenza. Che cosa dire dell'impossibilità di soddisfare tutte le richieste o dell'enorme intempestività nell'erogazione del servizio?

Da questo punto di vista, il monopolista deve essere ritenuto vincolato anche ad una condotta di carattere preparatorio che lo ponga in grado di adempiere, come accade per qualsiasi contraente, secondo le norme generali.Il rifiuto di contrattare ovvero il ritardo eccessivo (quando non possano esser condotti a circostanze eccezionali ed imprevedibili) costituiscono senza dubbio inadempimento del monopolista, ciò che legittima una richiesta di risarcimento del dannonota6 .

L'appartenenza del nostro Paese alla Comunità europea ne ha determinato l'adesione alla normativa antitrust, che contrasta fenomeni di monopolio o di aggregati tendenzialmente monopolistici di fatto.

Note

nota1

Montesano, voce Obbligo a contrarre, in Enc.dir., vol.XXIX, 1979, p.508, De Martini, voce Obbligo a contrarre, in N.sso Dig.it., vol.IV, Torino, 1968, p.694, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.228.
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nota2

Ricciuto, Gli obblighi a contrarre, in I contratti in generale, t.1, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.366 .
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nota3

L'intervento del legislatore costituisce, come si legge nella stessa Relazione al cod.civ. n.1046, un "necessario temperamento della soppressione della concorrenza", posto a tutela degli interessi del consumatore (Nivarra, L'obbligo a contrarre e il mercato, Padova, 1989, p.8).
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nota4

Libertini, L'imprenditore e gli obblighi di contrarre, in La concorrenza e i consorzi, in Trattato di dir.comm. e dir. pubblico economico, dir. da Galgano, vol.IV, Padova, 1981, p.276 e Nivarra, L'obbligo a contrarre e il mercato, Padova, 1989, p.92.
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nota5

Così anche Libertini, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.V, Torino, 1997, p.1512.
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nota6

Esprimono analoga posizione Barcellona, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, p.68, Pavone La Rosa, in Riv.not., 1970, I, p.228, Libertini, L'imprenditore e gli obblighi di contrarre, in La concorrenza e i consorzi, in Trattato di dir.comm. e dir. pubblico economico, dir. da Galgano, vol.IV, Padova, 1981, p.306 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.202. Contra De Martini,  voce Obbligo a contrarre, in N.sso Dig.it., vol.IV, Torino, 1968, p.694, Marchetti, Boicottaggio e rifiuto di contrarre, Padova, 1969, p.407 e Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p.30, per i quali, prima della stipulazione del contratto, non sussisterebbe alcun rapporto giuridico fra l'utente ed il monopolista, e l'eventuale comportamento discriminatorio di quest'ultimo potrebbe rilevare solo come atto illecito extracontrattuale.
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Bibliografia

  • BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969
  • DE MARTINI, Obbligo a contrarre, Torino, N.sso Dig.it., IV, 1968
  • GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974
  • LIBERTINI, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, V, 1999
  • LIBERTINI, L'imprenditore e gli obblighi di contrarre, Padova, Tratt.dir.comm.e dir.pubb.econ., IV, 1981
  • MARCHETTI, Boicottaggio e rifiuto di contrarre, Padova, 1969
  • MONTESANO, Obbligo a contrarre, Enc.dir., XXIX, 1979
  • NIVARRA, L'obbligo a contrarre e il mercato, Padova, 1989
  • PAVONE LA ROSA, Riv.not., I, 1970
  • RICCIUTO, Gli obblighi a contrarre, Torino, I contratti in generale, I, 1999

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