Obbligo di consegna di beni conformi (vendita di beni di consumo)




L'art. 129 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) prescrive a carico del venditore di beni di consumo l'obbligazione di fare consegna al consumatore di beni conformi al contratto di vendita. Appare assolutamente evidente la specificità dell'obbligo, che viene a sovvenire sempre più pressanti esigenze di un mondo a crescente complessità, nel quale le caratteristiche delle merci, tenuto altresì conto della velocità delle negoziazioni, possono risultare non perspicue ed immediatamente evidenti per l'acquirente, anche se mediamente avveduto. La norma viene a porsi come rimedio più appropriato in relazione ad una casistica della quale fino ad ora si era cercato di sovvenire mediante l'elaborazione del concetto di " aliud pro alio ". In via di sintesi, rinviando alla più specifica trattazione di tale aspetto, la giurisprudenza è giunta a considerare come inadempiente rispetto all'obbligo di consegna il venditore che abbia fornito una cosa difforme da quella convenuta, con la conseguente applicazione delle regole in tema di risoluzione per inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, 11117/90 ) nonché di risarcimento del danno.

Svolte queste premesse, occorre osservare che l'articolo qui in esame pone una presunzione di conformità alle intese negoziali intercorse tra le parti "dei beni di consumo venduti " se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti."

E' di tutta evidenza la complessità della valutazione della conformità scaturente dalla coesistenza dei criteri enunziati, anche alla luce di una serie notevole di "elementi elastici". Sub a) ci si riferisce ad una abituale idoneità all'uso di beni dello stesso tipo di quelli ceduti; il concetto viene reiterato sub c), poichè i detti beni devono presentare qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. Dette qualità e prestazioni devono corrispondere a quelle che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi. Questa aspettativa ragionevole non è tuttavia cerebrina: trae origine dalle dichiarazioni pubbliche afferenti alle caratteristiche del bene fatte dal venditore oppure dal produttore o ancora dall'agente o dal rappresentante, quali ancora siano state evidenziate nella pubblicità o nell'etichettatura. Si tratta insomma dell'intera catena produttiva e distributiva: basta che un singolo anello della stessa abbia prospettato un determinato carattere perchè scatti la disciplina afferente all'obbligo di conformità. Infine, non meno importante, è prevista sub d) una verifica in concreto (non già in astratto come ai precedenti a), b), c)). Il bene di consumo deve infatti essere idoneo al peculiare utilizzo voluto dal consumatore, ogniqualvolta costui abbia prospettato al venditore tale uso particolare, quand'anche il venditore si sia limitato per fatti concludenti (per lo più serbando una condotta meramente silente) a determinare nel consumatore l'affidamento circa la possibilità di far uso del prodotto per lo speciale uso manifestato al venditore.

L'ultima parte della norma in esame stabilisce i casi in cui il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al II comma lettera c) (vale a dire quelle provenienti dal produttore, dall'agente o dal rappresentante anche in relazione alle evidenze pubblicitarie). Occorre che il venditore dimostri, in via anche alternativa, la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) di non essere a conoscenza della dichiarazione nè di poterla conoscere usando l'ordinaria diligenza;
b) che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata in concreto influenzata dalla dichiarazione.

Da ultimo occorre rilevare che il difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione del bene di consumo viene legalmente equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Obbligo di consegna di beni conformi (vendita di beni di consumo)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti