Obblighi dell'agente



L'art. 1746 cod.civ. , nel testo che risulta in esito all'emanazione del d.lgs 65/99 , prevede gli obblighi che fanno capo all'agente. Di primaria importanza è l'obbligazione di tenere una condotta conforme a lealtà e buona fede, che si specifica nel dover salvaguardare gli interessi del preponente nota1. L'agente deve eseguire l'incarico conformemente alle istruzioni impartite dal preponente, fornendogli tutte le informazioni funzionali a meglio indagare le condizioni del mercato nella zona assegnata ed a valutare la convenienza dei singoli affari. Notevole è la previsione della nullità di ogni patto contrario, anche se, stante la genericità degli obblighi di cui al I comma della norma in considerazione, è difficile ipotizzare che tra le parti intervenga un accordo derogatorio delle riferite regole.

Il II comma della norma in esame compie inoltre un rinvio esplicito agli obblighi che incombono in capo al commissionario (in relazione al quale si fa, a propria volta, riferimento alla normativa dettata in tema di mandato) "in quanto non siano esclusi dal contratto di agenzia", con la sola eccezione dello star del credere di cui all'art. 1736 cod.civ. , la cui introduzione è notevolmente limitata per effetto del modo di disporre di cui al III comma dell'art.1746 cod.civ. .

Venendo a concretare la condotta dell'agente, al medesimo incombe soprattutto l'obbligo di promuovere la conclusione degli affari nell'interesse del preponente, comportandosi diligentemente. Ciò implica la prestazione in via continuativa di un'attività organizzata in questo senso, dovendosi al contrario ritenere inadempiente l'agente che si adoperi in via occasionale, ancorchè abbia procurato la conclusione di contratti anche di notevole peso economico (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 10130/95 ) nota2. L'agente non potrebbe pertanto comportarsi attivandosi a proprio piacimento, sulla scorta della considerazione che l'entità del proprio compenso è proporzionale agli affari conclusi (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7063/87 ). In definitiva la prestazione dell'agente si atteggia variamente ed in maniera non predeterminata, comprendendo tutte quelle condotte (compreso il compito di propaganda, la predisposizione di contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte dei clienti) che tendono alla conclusione di contratti nella specifica zona affidatagli (Cass., Civ. Sez. Lavoro, 6482/04 ).

Difficile è conciliare l'autonomia che è insita nella figura dell'agente con il dovere di costui di conformare la propria condotta alle istruzioni del preponente. E' chiaro che l'assenza di subordinazione a quest'ultimo impedisce che costui possa pretendere di conformare in modo rigido e necessitato la condotta dell'agente, dal momento che ciò verrebbe a configurare un vero e proprio potere di supremazia. Esiste tuttavia la possibilità di emanare direttive ed istruzioni (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7714/86 ). Non potrebbe il preponente pretendere che l'agente svolga il proprio lavoro sulla scorta di itinerari prestabiliti, visitando i clienti secondo un certo ordine (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5061/79 ), ma rientra comunque nella condotta che deve tenere l'agente quella di istruire i collaboratori e di raccogliere i reclami della clientela (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3673/85 ) nota3.

Assai rilevanti sono gli obblighi di informativa relativamente alle condizioni di mercato ed in genere in relazione a tutti gli elementi atti a meglio orientare il preponente circa la convenienza delle singole operazioni, con speciale riferimento alle condizioni di solvibilità del singolo cliente nota4 . L'inadempimento della relativa obbligazione può concretamente rivestire importanza tale da condurre alla risoluzione del contratto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7644/96 )

Ai sensi dell'art. 1747 cod. civ. l'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno nota5 .

Note

nota1

Si tratta cioè dell'applicazione dei più generali obblighi di correttezza ( ex art.1175 cod.civ. ), diligenza nell'adempimento (art.1176 cod.civ. ) e di buona fede nell'esecuzione del contratto (art.1375 cod.civ. ): Franceschelli, in Comm.cod.civ, dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1343.
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nota2

Si è soliti qualificare (dovendosi tuttavia avanzare al riguardo ogni riserva relativamente alla base teorica della distinzione) questa fattispecie come una obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò in quanto il preponente non può pretendere che l'agente consegua comunque i risultati da lui ripromessi (Ghezzi, Del contratto di agenzia, in Comm.cod.civ., dir. da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.101). Qualora nel contratto sia stata inserita una clausola che impegni l'agente ad un minimo di produzione si potrà configurare una obbligazione di risultato solo per la quantità minima prevista:cfr. Miscione, Il contratto di agenzia, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.361.
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nota3

Le istruzioni devono perciò limitarsi ad integrare le modalità di svolgimento dell'attività che appartengono all'autonomo potere discrezionale dell'agente: si fa al riguardo l'esempio delle direttive impartite dal preponente inerenti la visita quotidiana della clientela, la tenuta della contabilità degli incassi, la frequenza di corsi di aggiornamento o l'invio di rapporti giornalieri al preponente stesso (così Miscione, cit., p.265).
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nota4

In dottrina (Gaddi, Paolicelli e Gagliurdi, Del mandato, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da de Martino, Novara-Roma, 1971, p.402) si distinguono due categorie di informazioni: quelle generali, che riguardano le condizioni di mercato nella zona assegnata all'agente e quelle particolari, che invece ineriscono i singoli affari. Occorre tuttavia notare che questa distinzione nell'agenzia assume un rilievo solo descrittivo, giacché identica è la loro disciplina.
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nota5

Si tratta di una norma volta ad evitare che impedimenti, non prontamente comunicati, possano risolversi per la ditta preponente in una compromissione della propria attività di vendita nell'ambito della zona assegnata all'agente; si deve trattare di impedimenti che si risolvono in una impossibilità oggettiva, la quale, se meramente temporanea determina la sospensione del rapporto, se definitiva implica la estinzione delle obbligazioni facenti capo alle parti (Baldassari, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, p.1221).
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Bibliografia

  • BALDASSARI, Aggiornamento 1991-2001, Torino, Comm. cod. civ. , 2002
  • FRANCESCHELLI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • GADDI, Del mandato, Roma, Comm.cod.civ. diretto da De Martino, 1971
  • GHEZZI, Il contratto di agenzia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1970
  • MISCIONE, Il contratto di agenzia, Torino, Tratt.dir.priv.dir. Rescigno, XII, 1985

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