Obblighi dell'usufruttuario



Il principale obbligo posto a carico dell'usufruttuario è la salvezza della destinazione economica del bene, nonché l'impiego della diligenza del buon padre di famiglia nel godimento del medesimo nota1.

La condotta diligente del buon usufruttuario nel godimento del bene non può identificarsi con quella del buon proprietario. Quest'ultimo è infatti titolare di un diverso diritto, la cui consistenza può indurlo a sacrificare in tutto o in parte temporaneamente alcune delle facoltà di godimento per fruire di future maggiori utilità, prospettiva questa estranea alla durata temporalmente limitata del diritto dell'usufruttuario.

L'usufruttuario è innanzitutto tenuto ad effettuare l'inventario. Se non si presta a ciò vi può addirittura essere costretto, a pena del rifiuto da parte del proprietario alla consegna del bene (artt. 1002 , 1003 cod.civ.). Egli è poi tenuto a dare idonea garanzia reale o personale. In difetto l'usufruttuario potrebbe perdere il godimento diretto dei beni, potendo il proprietario rifiutargliene il possesso (art. 1002 , III e IV comma cod.civ.) e disporre la locazione o la messa sotto amministrazione ai sensi dell'art. 1003 cod.civ.. E' evidente che questi obblighi sono funzionali a quello principale di restituzione del bene al proprietario al termine dell'usufrutto nota2 .

Tanto dall'inventario quanto dalla garanzia è possibile la dispensa. Quest'ultima, prescindendo dalla disposizione in tal senso che può essere contenuta nel titolo costitutivo del diritto, può essere prevista dalla legge: si veda in questo senso l'art. 1002 cod.civ. in tema di "usufrutto legale" dei genitori sui beni dei loro figli minorenni (art. 324 cod.civ.) nota3 e di alienazione della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto a favore del disponente .

La garanzia conferita dall'usufruttuario ha durata pari al tempo in cui il diritto sussiste.

Nel titolo costitutivo, fra le limitazioni del potere di cessione del diritto dell'usufruttuario, si può disporre o convenire che questi non possa cedere il suo diritto se non provvede a garanzie che durino, anche in caso di cessione, sino alla fine dell'usufrutto.
L'usufruttuario deve provvedere all'attività di ordinaria amministrazione (art.1004 cod.civ.); egli è tenuto inoltre a pagare i canoni, le rendite, i pesi gravanti sul bene (art.1008 cod.civ.).
In che consiste la manutenzione ordinaria? E' possibile ritrarre questa nozione in negativo da quanto dispone la legge in materia di riparazioni straordinarie (art. 1005 cod.civ.), da identificarsi in "quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta." Da questa elencazione si ritrae che si tratta delle spese diverse da quelle atte a garantire il mantenimento degli elementi strutturali del bene.

Se il proprietario si rifiuta o senza giusto motivo ritarda di eseguire le spese che risultano essere a suo carico, l'usufruttuario, può far fare a proprie spese anche le riparazioni straordinarie, con diritto a rimborso delle somme erogate, senza interessi, alla fine dell'usufrutto (art. 1006 cod.civ.) nota4.
In relazione a questo credito la legge prevede a favore dell'usufruttuario il diritto di ritenzione fino a rimborso effettuato.
Le spese per la straordinaria manutenzione sono a carico del proprietario, vale a dire che sono a lui economicamente imputabili, non nel senso che egli sia giuridicamente obbligato ad effettuarle, avendo l'usufruttario la materiale disponibilità della cosa. Questo perché l'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (art. 1002 , II comma cod.civ.).
Tutte le spese non rispondenti al criterio accennato, quelle cioè che non superano i limiti della conservazione della cosa e delle sue utilità per la durata della vita umana, sono da considerare di "manutenzione ordinaria", pertanto a carico dell'usufruttuario.

Nell'obbligo di custodire il bene rientra pure quello di denunciare al proprietario le usurpazioni e le altre offese fatte da terzi alle ragioni della proprietà, sotto pena dei danni (art. 1012 cod.civ.).
Per quanto concerne i pesi e le imposte il titolare dell'usufrutto deve provvedere, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali della cosa, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie.
Quando oggetto d'usufrutto è un patrimonio ereditario l'usufruttuario è tenuto a corrispondere le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati di cui l'eredità è gravata (art. 1010 , I comma cod.civ.).

Le spese per le liti che interessano insieme la proprietà e l'usufrutto (liti perciò contro terzi, non del proprietario e dell'usufruttuario fra loro) sono sopportate da ciascuno in proporzione del proprio interesse, oggettivo, nella lite (art. 1013 cod.civ.).

Norme particolari disciplinano l'usufrutto di titoli azionari (art. 2352 cod.civ.) relativamente all'esercizio del diritto di voto.

Note

nota1

L'art. 1001 cod.civ. riassume in modo generale tutti i limiti e gli obblighi di comportamento da parte dell'usufruttuario, cercando di trovare e fissare un limite di bilanciamento tra il godimento presente di quest'ultimo e quello futuro del proprietario. Cfr.Pugliese, voce "Usufrutto (diritto vigente)", in N.mo Dig. it., pp.340 e ss.; Palermo, L'usufrutto, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, pp.128 e ss..
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nota2

Entrambi gli obblighi cautelari non fanno venir meno la legittimazione dell'usufruttario relativamente al proprio diritto d'usufrutto, ma gli impediscono la presa di possesso dei beni. La differenza fra compilazione dell'inventario e prestazione della garanzia è riscontrabile nel fatto che solo per la prima può essere richiesta da parte del proprietario l'esecuzione in forma specifica.V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p. 608; Bigliazzi Geri, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.328.
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nota3

Si tenga presente che i genitori, i quali in baseall'art. 324 cod. civ. sono titolari dell'usufrutto legale sui beni dei figli, sono dispensati dalla prestazione di garanzia, ma non dalla compilazione dell'inventario: questo è per loro sempre necessario e obbligatorio . Cfr De Martino, Usufrutto, uso, abitazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.282.
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nota4

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessaria, al fine dell'eseguibilità di riparazioni straordinarie da parte dell'usufruttuario, la preventiva richiesta di provvedervi rivolta da quest'ultimo al proprietario. Si vedano p.es. Nicolò, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, in Comm. cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Barbera, Firenze, 1942, p.280; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.548.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIGLIAZZI - GERI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, III, 1997
  • DE MARTINO, Usufrutto, uso e abitazione (Artt. 957-1026), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXIV, 1978
  • NICOLO', Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Firenze, Comm.cod.civ., 1942
  • PUGLIESE, Usufrutto (diritto vigente), Torino, N.sso Dig.it., XX, 1982

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