Obblighi del preponente (agenzia)



Obbligazione fondamentale facente capo al preponente è quella di provvedere al pagamento della provvigione all'agente (art.1748 cod.civ. ). Dall'ambito della provvigione resta escluso il caso in cui  l'agente si sia assunto la garanzia della solvibilità del cliente (nei limiti previsti dagli accordi collettivi con efficacia erga omnes ed attualmente in relazione al modo di disporre del III° comma dell'art.1746 cod.civ. , novellato per effetto dell'art.28   della legge 21 dicembre 1999 n.526): il preponente infatti non è tenuto a versare un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art.1737 cod.civ. , la cui applicazione analogica non risulta praticabile (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6647/97   ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2749/96   ). Rimane tuttavia salva la possibilità della determinazione giudiziale in via equitativa di un corrispettivo ad hoc (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6741/91   ).

Il codice civile non prevedeva ulteriori speciali obblighi. L'art.4  del d. lgs. 1999 n.65 ha tuttavia introdotto una nuova formulazione dell'art. 1749 cod.civ. , espressamente rubricata "obblighi del preponente". In base alla nuova normativa il preponente deve anzitutto, nei rapporti con l'agente, agire con lealtà e buona fede nota1. Conseguentemente egli "deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli" nota2.

Il II° comma della norma in considerazione impone inoltre al preponente un obbligo di consegna all'agente di un estratto conto delle provvigioni dovute. Ciò entro un termine scadente al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto deve contenere alcune indicazioni obbligatorie, vale a dire gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo riferito termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. L'agente vanta uno specifico diritto in relazione alle  informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, con speciale riferimento all'analisi dei libri contabili del preponente nota3.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1749 cod.civ.  viene sancita la nullità di ogni pattuizione contraria alle predette disposizioni .



Note

nota1

Sarà perciò scorretto il comportamento di quel preponente che pratichi sconti rilevanti o comunque condizioni diverse alla clientela e più favorevoli rispetto a quelle concordate e proposte dall'agente: De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.202.
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nota2

Il preponente deve corrispondere all'agente tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività propozionale. In altre parole, deve somministrare "i ferri del mestiere, senza dei quali l'agente non potrà eseguire l'incarico" (Mossa, Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942, Milano, 1942, p.553). Egli inoltre sarà tenuto a dare all'agente tutte le informazioni attinenti alla sua attività produttiva che, in qualche modo, possono incidere sul regolare svolgimento del rapporto (Baldassari, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, p.1230). Non esiste, invece, alcun obbligo del proponente di concludere gli affari presentatigli dall'agente, giacché l'agente è già sufficientemente tutelato dal diritto di ricevere le provvigioni anche per gli affari che non abbiano avuto regolare esecuzione per fatto imputabile al preponente.
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nota3

A giudizio di Baldassari, cit., p.1230, l'obbligo di consegna costituirebbe una specificazione del più generale obbligo imposto al preponente di informare l'agente.
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Bibliografia

  • BALDASSARI, Aggiornamento 1991-2001, Torino, Comm. cod. civ. , 2002
  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942, Milano, 1942

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