Una volta che possano dirsi sussistenti i presupposti ai quali la legge subordina la possibilità che legittimamente un soggetto si ingerisca negli affari altrui, da questa situazione
scaturiscono obbligazioni tanto a carico del gestore quanto a carico del dominus .
Per quanto attiene alle prime, l'art.
2028 cod. civ. prevede
l'obbligo in capo al gestore di continuare l'attività spontaneamente intrapresa fino alla conclusione di essa ovvero fino a che il dominus non sia in grado di provvedervi in proprio. Tale obbligazione, ai sensi del II comma dell'art.
2028 cod. civ. , permane anche qualora l'interessato dovesse morire prima che l'affare possa dirsi terminato, almeno fino al tempo in cui gli eredi possano provvedervi direttamente. Ovviamente, una volta che l'attività fosse terminata il gestore dovrà darne conto al
dominus : la situazione giuridica che si verifica è analoga a quella che si riscontra in esito al compimento di un incarico svolto nell'ambito del mandato
nota1. E' per questo motivo che l'art.
2030 cod. civ. dispone che il gestore è soggetto alle medesime regole che deriverebbero dal mandato, anche se il II comma della norma evocata stabilisce che il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
Per quanto attiene alle obbligazioni scaturenti dalla
negotiorum gestio in capo al
dominus occorre distinguere a seconda del fatto che la gestione possa qualificarsi o meno come rappresentativa.
Nel primo caso, vale a dire quando vi sia stata spendita del nome del
dominus (spendita che sia stata per così dire "accettata" dai terzi con i quali il gestore sia entrato in contatto, terzi che, in difetto di procura, ben avrebbero potuto negare il proprio coinvolgimento in un affare che si sarebbe potuto rivelare come inefficace per difetto dei presupposti incardinanti il potere rappresentativo) risulteranno applicabili le norme in tema di rappresentanza
nota2 . Il
dominus dovrà far fronte alle obbligazioni contratte per suo conto ed in suo nome dal gestore. Non occorre che il
dominus ratifichi con apposito atto l'operato del gestore. Sotto questo profilo, una volta che fossero stati riconosciuti sussistenti tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della gestione d'affari, gli effetti di essa si determinerebbero indipendentemente da una manifestazione di volontà del
dominus intesa ad appropriarsi dell'attività compiuta in nome e per conto di lui
nota3. Si paleserebbe necessaria una ratifica, qualora difettassero i requisiti della gestione d'affari, di modo che l'opera del gestore dovesse essere qualificata in chiave di rappresentanza senza potere (art.
2032 cod. civ. )
nota4. Nell'eventualità opposta, l'atto posto in essere dal
dominus, in questo senso potrebbe al più avere efficacia ricognitiva della concreta sussistenza dei presupposti della gestione.
Nel secondo caso, qualora cioè l'attività del gestore fosse intervenuta
nomine proprio,
il dominus dovrà tenere indenne il gestore stesso dalle obbligazioni assunte e rimborsargli le spese necessarie o utili unitamente agli interessi, a far tempo dal giorno in cui vennero sostenute (art.
2031 cod. civ. ).
Si discute se, oltre alle spese di cui sopra, il gestore abbia diritto ad essere retribuito per l'attività compiuta, in analogia con quanto disposto in tema di mandato, a proposito del quale l'onerosità è presunta (art.
1709 cod. civ. ).
Prevale l'opinione negativa
nota5 , proprio sulla scorta della già delineata differenza tra
negotiorum gestio e mandato; si aggiunga che l'art.
2030 cod. civ. utilizza il rinvio alla figura del mandato unicamente per quanto attiene agli obblighi del gestore, mentre per quanto attiene a quelli facenti capo al
dominus l'art.
2031 cod. civ. risulta non a caso privo di un analogo richiamo.
Note
nota1
In tal senso Breccia,
Della gestione di affari altrui, in Comm. Cod. civ. a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 1924; De Semo,
Gestione di affari (diritto vigente), in N.sso Dig.it., vol. VII, 1961, p. 827.
top1nota2
Conforme Deiana, Gestione di affari altrui ed atti dispositivi, vol. I, 1948, pp. 225 e ss..
top3nota
top2 nota3
Bianca,
Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 151.
top3nota4
Tilocca,
La ratifica nella gestione di affari, in Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli, vol. IV, Napoli, 1972, p. 613.
top4nota5
Breccia,
La gestione di affari altrui, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 745.
Contra, Sirena,
La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 1999, p. 35.
top5Bibliografia
- BRECCIA , Della gestione di affari altrui, Torino, Comm.cod.civ. a cura di Cendon, IV, 1999
- BRECCIA, La gestione di affari altrui, Torino, Tratt. Rescigno, IX, 1984
- DE SEMO, Gestione di affari (diritto vigente), N.sso Dig. it., VII, 1961
- DEIANA, Gestione di affari altrui ed atti dispositivi, vol. I, 1948
- SIRENA, La gestione d’affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 1999
- TILOCCA, La ratifica nella gestione di affari, Torino, Studi in onore di Santoro Passarelli, IX, 1984