Obblighi dei partecipanti (comunione ordinaria)



Ai sensi dell'art. 1104 cod.civ. in capo a ciascun partecipante incombe l'obbligo di contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune nonchè nelle spese deliberate dalla maggioranza (Cass. Civ. Sez. II, 5967/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 5272/86).

Soggetto passivo dell'obbligazione in parola è ciascun singolo contitolare: l'obbligazione viene qualificata dagli interpreti come propter rem nota1 analogamente a quanto si può riferire in tema di condominio (Cass. Civ. Sez. II, 1890/95); il soggetto attivo deve invece essere individuato negli altri compartecipi. Questo è un ulteriore argomento a riprova del difetto di soggettività della comunione: in caso contrario il credito spetterebbe alla comunione entificata.

Non si può ritenere applicabile neppure il principio eccezionale in forza del quale, in materia di condominio, è prevista una legittimazione dell'amministratore nota2 (la quale è specificamente disciplinata dalla legge: artt. 1130 , 1131 cod.civ.) ad agire nei confronti del condomino moroso (Cass. Civ. Sez. II, 2452/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 3655/75 ). Nel caso in cui il singolo partecipe avesse provveduto ad effettuare un pagamento dovuto per trascuratezza degli altri o dell'amministratore, avrebbe il diritto di essere rimborsato ai sensi dell'art. 1110 cod.civ. , norma che si differenzia da quella, specificamente dettata in tema di condominio, di cui all'art. 1134 cod.civ. . Si deve reputare che il soggetto passivo di questa obbligazione sia ciascuno degli altri contitolari pro quota (Cass. Civ. Sez. II, 2748/78 ).

Per quanto invece attiene all'apprezzamento dell'aspetto esterno della responsabilità non v'è alcuna norma che specifichi la natura parziaria ovvero solidale dell'obbligazione contratta con il terzo da uno dei contitolari o dall'amministratore nell'interesse di tutti.

Non può in particolare trarsi alcun elemento dal modo di disporre del I comma dell'art. 1115 cod.civ. , che prevede la facoltà in capo a ciascun partecipante di esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune.

La norma evoca puramente l'eventualità in cui il rapporto obbligatorio sia sorto solidalmente, ma non allude ad una solidarietà per così dire "necessaria". L'obbligazione può dunque indifferentemente sorgere come solidale o come parziaria: si tratta di una questione che attiene alle concrete modalità di costituzione del vincolo.

Ciò premesso, si può reputare che sia personalmente responsabile nei confronti del terzo colui che ha avuto a che fare, che ha contrattato assumendo l'obbligazione con l'esclusione di ogni presunzione di solidarietà.

Il III comma dell'art. 1104 cod.civ. prevede che, in caso di alienazione della quota del bene da uno dei partecipi, il cessionario avente causa sia tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati (Cass. Civ. Sez. II, 2657/97 ). Qui la solidarietà avvince dante ed avente causa in relazione alla stessa quota del bene, fermo restando che essa può essere invocata unicamente dal creditore, che si identifica con gli altri contitolari.

Infine il II comma dell'art. 1104 cod.civ. fa salva la facoltà per il singolo partecipe di liberarsi degli obblighi di contribuzione in forza di un atto abdicativo di rinunzia al suo diritto nota3, il quale tuttavia non giova a colui che abbia anche tacitamente approvato la spesa. La disposizione pone il cospicuo problema degli effetti della rinunzia, con particolare riferimento all'eventuale accrescimento del diritto in capo agli altri contitolari del diritto nota4.

Note

nota1

Così Fedele, La comunione, Torino, 1986, p.390; Scozzafava, voce "Comunione", in Enc. giur. Treccani, p.7.
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nota2

In tal senso alcuni Autori, tra i quali Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.469.
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nota3

La dottrina è concorde sulla natura non ricettizia della dichiarazione di rinuncia. Si vedano Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, p.165; Fragali, La comunione, la comunione in generale, la comunione edilizia, le altre comunioni speciali, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1983, p.460.
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nota4

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.267;Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.580.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • FEDELE, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, 1982
  • FRAGALI, La comunione, la comunione in generale, la comunione edilizia, le altre comunioni speciali, Milano, Tratt.dir.civ. dir. da Cicu e Messineo, 1983
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SCOZZAFAVA, Comunione, Enc. giur. Treccani, VII, 1988

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