Obbligazioni periodiche, continuative, rateali



L'esecuzione della prestazione può essere periodica quando deve avvenire ad intervalli di tempo regolari, uguali o altrimenti determinati, per l'appunto periodi nota1.

Se Tizio è debitore vita natural durante di una rendita il cui canone annuo è pari a euro 200.000, il contenuto della prestazione è pari alla somma riferita, da corrispondersi annualmente fino a che dura la vita del creditore. Nell'ipotesi prospettata la prestazione, dunque l'oggetto dell'obbligazione, è variabile secondo il dato aleatorio della permanenza in vita del creditore.

La prestazione viene invece definitiva continuativa nel caso in cui l'esecuzione della prestazione avviene senza apprezzabili interruzioni: si pensi alla somministrazione di acqua potabile, di gas, di energia elettrica (art. 1559 cod. civ. ) (Cass. Civ. Sez. Unite, 6458/85 ) nota2.

Particolare importanza riveste la natura periodica delle prestazioni in relazione all'operatività delle cause di scioglimento del rapporto obbligatorio (condizione risolutiva, facoltà di recesso, risoluzione del contratto dal quale scaturisce l'obbligazione periodica)nota3 .

Il punto nodale consiste nella irretroattività della caducazione degli effetti del congegno negoziale dal quale trae vita l'obbligazione afferente alle prestazioni periodiche o continuative. La verificazione della condizione risolutiva di per sé importerebbe l'eliminazione retroattiva degli effetti obbligatori del contratto (retroattività reale); la risoluzione (per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità sopravvenuta) parimenti implica l'eliminazione retroattiva, sia pure inter partes (retroattività obbligatoria) dell'efficacia dell'atto.

Ogniqualvolta invece la prestazione abbia carattere continuativo, le parti della stessa che siano già state eseguite non sono soggette a restituzione. Le cose dette spiegano il modo di disporre dell'art. 1373 cod. civ. , norma che disciplina, nell'ambito del contratto, le conseguenze del recesso di una delle parti. Quando infatti il contratto deduca obbligazioni afferenti a prestazioni periodiche o continuative, dal momento in cui esse (o una parte di esse) siano state effettuate si può dire possiedano una giustificazione autonoma che non viene meno in conseguenza della caducazione del rapporto (Cass. Civ. Sez. II, 2817/76 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1513/90 ) nota4.

Le obbligazioni rateali invece, categoria non prevista dal codice civile, tuttavia oggetto di elaborazione da parte gli interpreti, sono quelle in cui le parti si accordano nel senso di frazionare una prestazione unitaria, di per sé suscettibile di un'esecuzione contestuale e non prolungata nel tempo, in una pluralità di prestazioni cronologicamente differite entro un determinato periodo ovvero a scadenze ricorrenti.

Si pensi ad esempio all'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto un credito di euro 100.000 da prestare in cinque annualità di euro 20.000 ciascuna. L'oggetto dell'obbligazione, di per sé considerato, è sempre di euro 100.000.

Qualora il debitore dovesse defungere anteriormente alla corresponsione di tutte le rate, quelle residue dovranno pur sempre essere pagate dai di lui eredi

Le prestazioni rateali non possiedono una autonomia, una giustificazione singolare, assumendo rilievo soltanto nel quadro della prestazione complessivamente considerata.

Qualora dovesse verificarsi un evento tale da determinare lo scioglimento del rapporto obbligatorio, le parti di prestazione (le rate) che fossero state già corrisposte dovrebbero essere restituite. Non risultando più dovuto l'adempimento (integrale) le parziali corresponsioni (gli adempimenti parziali, le rate) risulterebbero infatti prive di un'idonea giustificazione causale, di fondamento giuridico (art. 1181 cod. civ. ).

Note

nota1

L'adempimento delle obbligazioni continuative non è differito nel tempo, esplicandosi nella natura ripetitiva dell'attività (Oppo, I contratti di durata, Riv. dir. comm., vol. I, 1943, p. 155). Sul concetto di continuità si veda inoltre Dattilo, Rendita (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXXIX, 1988, p. 856 e Devoto, L'obbligazione a esecuzione continuata, Padova, 1943, p. 77.
top1

nota2

Le prestazioni contenute in un'unica obbligazione periodica devono essere programmate ed organizzate in modo tale che si possa parlare di una determinazione contrattuale (Sangiorgi, Rapporti di durata e recesso ad nutum, Milano, 1965, pp. 24 e ss.).L'unitarietà dell'interesse determina l'unità dell'obbligazione la cui esecuzione postula prestazioni autonome e distinte.La dottrina meno recente propendeva invece per la pluralità dei rapporti obbligatori, ciò che veniva giustificato con la pluralità degli atti che sottendono ad ogni singola prestazione (in particolare si veda l'opinione del Salandra, in Contratti preparatori e contratti di coordinamento, in Riv. dir. comm., 1940, vol. I, p. 21).E' tuttavia ormai prevalente la prospettiva in base alla quale (cfr. Oppo, I contratti di durata, op. cit.) viene sottolineata la fondamentalità dell'elemento causale. Se questo si palesa unitario parallelamente unitario è l'atto negoziale.Nella fattispecie in esame, l'unità della causa viene ravvisata nella continua soddisfazione dell'interesse delle parti (sia il somministrante sia, soprattutto, il somministrato) ovvero nella durata e ripetizione delle prestazioni stesse.
top2

nota3

"Il rapporto obbligatorio di durata assurgerebbe a categoria autonoma di obbligazione, essendo esso contrassegnato da una propria tipologia di cause estintive" (Di Majo, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca (Artt. 1173-1176), 1988, p. 85.
top3

nota4

Così, tra gli altri, Mancini, Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro. Individuazione delle fattispecie. Il recesso ordinario, Milano, 1962, p. 270, De Nova, Il recesso, in Tratt. dir. da Rescigno, Torino, 1982, pp. 548 e ss., D'Avanzo, Recesso (diritto civile), in N.sso Dig. it., vol. XIV, 1967, pp. 1029 e ss.
top4

Bibliografia

  • DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir., XXXIX, 1988
  • D'AVANZO, voce Recesso, N.mo Dig.it.
  • DE NOVA, Il recesso, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, X, 1982
  • DI MAJO, Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1176), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXIII, 1988
  • OPPO, I contratti di durata, Riv.dir.comm., I, 1943
  • SALANDRA, Contratti preparatori e contratti di coordinamento, Riv. dir. comm., vol. I, 1940
  • SANGIORGI, Rapporti di durata e recesso ad nutum, Milano, 1965

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Obbligazioni periodiche, continuative, rateali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti