Obbligazioni facoltative



Si definiscono facoltative o con facoltà alternativa quelle obbligazioni in cui, per legge o per volontà delle parti, al debitore viene attribuita la facoltà di liberarsi con l'esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente dovuta, che è anche l'unica dedotta nell'obbligazione.

Da questo punto di vista è netta la differenza rispetto all'obbligazione alternativa, nella quale sono dedotte due o più prestazioni. Nell'obbligazione con facoltà alternativa invece non v'è complessità (Cass. Civ. Sez. II, 5030/77 ) nota1. L'obbligazione ha una sola prestazione e, come tale, si estingue nel caso di impossibilità sopravvenuta di quest'ultima per causa non imputabile al debitore (artt. 1218 , 1256 cod.civ.).

Ordinariamente con la locuzione "obbligazione facoltativa" ci si riferisce alla possibilità di una scelta che compete al debitore. La facoltatività potrebbe tuttavia anche essere riferita alla figura del creditore (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3901/87 ; Cass. Civ. Sez. I, 3534/77 ). Si pensi al servizio mensa erogato dal datore di lavoro quale sostituzione di parte della indennità sostitutiva, la quale a propria volta è un elemento della retribuzione (Cass. Civ. Sez. Unite, 3888/93 ). In tal caso al creditore è attribuita la facoltà di pretendere un'altra prestazione, diversa da quella prevista nota2.

Rispetto al contenuto semplice del rapporto, nella fattispecie in esame si evidenzia un elemento aggiuntivo corrispondente ad una facoltà che influisce sull'attuazione del vincolo. Si tratta della predeterminazione di una facoltà alternativa nota3 che comunque deve essere tenuta assolutamente distinta dal caso in cui al debitore venga lasciato un ampio ambito di discrezionalità nella scelta del modo di adempiere.

Tipiche obbligazioni con facoltà alternativa sono quelle dell' accipiens nel contratto estimatorio. La prestazione di costui consiste unicamente nel pagamento del prezzo. Egli ha tuttavia la facoltà di liberarsi dal vincolo mediante la restituzione delle cose consegnategli, purchè ciò avvenga entro il termine stabilito (art. 1556 cod.civ. ).

La collazione può infine essere operata mediante imputazione ( il che si traduce in una operazione valutativa di quanto ricevuto a titolo di liberalità donativa ) ovvero mediante conferimento in natura (art. 746 cod.civ. ).

Si pensi anche al legato con facoltà alternativa ed al fenomeno delle obbligazioni convertibili in azioni (art. 2420 bis cod.civ.).

Note

nota1

L'obbligazione facoltativa è dunque un'obbligazione semplice, benchè il debitore abbia la facoltà di eseguire un'altra prestazione (Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1990, p.139; Smiroldo, Obbligazione alternativa e facoltativa, in N.sso Dig. it., vol.XI, 1965, p.623; Di Majo-Inzitari, Obbligazioni alternative, in Enc.dir., vol. XXIX, 1979, p.212; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953, p.254). Ciò comporta che il creditore possa ottenere coattivamente solo l'obbligazione principale e non quella facoltativa (così Vecchi, in Comm. cod.civ. dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.351; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni.Vol.I. La struttura, Milano, 1946, p.211; Rubino, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p.28).
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nota2

Parte della dottrina ritiene che, nel caso di obbligazione con facoltà alternativa del creditore, il debitore possa eseguire la prestazione principale ed anche costituire in mora il creditore ancor prima che questi abbia esercitato la propria facoltà (così Rubino, cit., p.38; Larenz, Lehrbuch des schularechts, vol . I, Allgemeiner Teil, Beck, Munchen, 1982, p.150).
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nota3

"La facoltà di scelta viene meno come accessorio del diritto principale (Erler, Wahlschuuld mit wahlrecht des gelaubigers und shuld mit Ersetzungsbefugnis des Glaubigers, Koln und Berlin, 1964, p.55.
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Bibliografia

  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, IV, 1990
  • ERLER, Wahlschuuld mit wahlrecht des gelaubigers und shuld mit Ersetzungsbefugnis des glaubigers, Koln und Berlin, 1964
  • LARENZ, Lehbruch des schularechts, Munchen, I, 1982
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963
  • SCUTO, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953
  • SMIROLDO, Obbligazione alternativa e facoltativa, N.sso Dig. it., XI, 1965
  • VECCHI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999

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