E' possibile operare una
distinzione tra le obbligazioni che si qualifichi in base alla natura divisibile o indivisibile delle prestazioni dedotte.
A questo proposito il codice civile contempla una apposita sezione IV del capo VII del titolo I del libro IV intitolata "Delle obbligazioni divisibili e indivisibili". In fondo la qualificazione in esame costituisce il riflesso sul rapporto obbligatorio del modo di essere del bene che ne è l'oggetto (mediato), imponendosi il rinvio alla distinzione tra cose divisibili ed indivisibili.
In linea generale si può osservare che l'indivisibilità può dipendere, non soltanto
dalla natura intrinseca dell'oggetto della prestazione nota1, quando per sua natura fisica o in considerazione della sua funzione economico-sociale non sia frazionabile (indivisibilità oggettiva), bensì anche
dall'accordo tra debitore e creditore (indivisibilità soggettiva)
nota2, come rende evidente il tenore letterale dell'art.
1316 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III,
6193/83 ; Cass. Civ. Sez. III,
3622/83 ).
La regola base, nel caso di
obbligazione divisibile nota3 facente capo ad una pluralità di debitori o di creditori non solidalmente vincolati, è che
ciascun debitore sia tenuto ad adempiere per la propria parte e che ciascun creditore può esigere la propria parte soltanto (art.
1314 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. III,
3622/83 ).
In ogni caso, ai sensi dell'art.
1315 cod.civ., il beneficio della divisione non può essere opposto dall'erede del debitore che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta se questa è certa e determinata.
L'
obbligazione indivisibile rinviene la propria disciplina negli artt.
1317 ,
1318 ,
1319 ,
1320 cod.civ..
Note
nota1
Il giudizio concernente la prestazione in particolare è funzionale alla valutazione della suscettibilità o meno di un'esecuzione parziale di essa da parte dei debitori o di una altrettale fruibilità per il creditore. Precisa che a fondamento della distinzione tra obbligazioni divisibili e indivisibili si pone la divisibilità o indivisibilità della prestazione o dell'oggetto di essa, Gangi, Le obbligazioni: concetto - obbligazioni naturali-solidali-divisibili e indivisibili, Milano, 1951, p.277.
top1nota2
La possibilità per le parti di adottare la disciplina delle obbligazioni indivisibili, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione oggetto del rapporto ed in assenza di un divieto legislativo, si spiega soprattutto avendo riguardo all'autonomia privata di cui all'art.
1322 cod.civ..
top2nota3
Ampiamente in argomento Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt.1285-1320), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p.345, il quale ne delinea una definizione affermando che "La prestazione è divisibile quando è scomponibile in parti... omogenee, cioè qualitativamente uguali fra di loro e all'intero, e quindi in grado di assolvere una funzione economico - sociale di natura ( anche se non di intensità ) uguale a quella dell'intero; e di avere ciascuna un valore proporzionale al tutto"
top3Bibliografia
- GANGI, Le obbligazioni. Concetto. Obbligazioni naturali solidali divisibili e indivisibili, Milano, 1951
- RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963