Obbligazioni del compratore
L'acquirente è obbligato (artt.
1470 e
1498 cod.civ.)
a corrispondere al venditore il corrispettivo in denaro costituito dal prezzo (nonché gli eventuali interessi compensativi a norma dell'
art.1498 cod.civ.). Sempre al compratore incombe l'obbligo (salva diversa convenzione)
di pagare le spese accessorie (
art.1475 cod.civ. ).
Se vuoi aggiornamenti su "Obbligazioni del compratore"
Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!