Essenziale rispetto al sinallagma contrattuale della vendita è
l'obbligazione dell'acquirente di corrispondere al venditore il prezzo (
art.1470 cod.civ.).
Si tratta di una condotta qualificabile in chiave di prestazione, come tale
oggetto di un'obbligazione in senso proprio, a differenza dell'attribuzione traslativa del venditore, la cui operatività scaturisce automaticamente per effetto della formazione del consenso
nota1.
Stabilisce l'
art.1498 cod.civ., quanto alle modalità spazio-temporali, anzitutto che il compratore è tenuto a pagare il prezzo
nota2 nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In difetto di speciali accordi e di usi in questo senso, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue
nota3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore (in base al principio generale in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie). Quest'ultima regola rinviene applicazione soltanto quando le parti non abbiano stabilito, sia pure indirettamente, il luogo del pagamento (Cass.Civ. Sez. II,
6127/93 ), ciò che non accade per effetto del semplice accordo di provvedere mediante ricevuta cambiaria (Cass.Civ. Sez. III,
5478/87 ). Infatti la clausola che prevede l'emissione di titoli cambiari opera lo spostamento del forum destinatae solutionis nel luogo di cui all'art. 44 del R.D. 14 dicembre 1933 n.
1669 soltanto quando detta modalità di pagamento sia stata prevista in via esclusiva ( Cass.Civ. Sez. II,
3861/83 ).
Quanto alla clausola "pagamento in contanti" essa non è in grado di orientare l'interprete circa il tempo del pagamento, valendo soltanto a stabilire che esso debba intervenire in denaro, esclusa la possibilità di fare ricorso a dilazioni o ad altre forme di pagamento (come assegni bancari) (Cass.Civ. sez. III,
397/82 ).
L'obbligazione di corrispondere il prezzo della vendita, nel più ampio contesto delle obbligazioni pecuniarie, sarà analizzata in modo specifico con particolare riferimento alle modalità di determinazione del medesimo.
Note
nota1
Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.568.
top1nota2
Per somme di importo superiore a Lire 20.000.000 (limite che oggi è stato portato ad euro 1.000,00) tuttavia è in vigore una speciale normativa intesa a prevenire e a contrastare il fenomeno di c.d. riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (D.L.
143/91 ).
top2nota3
Ai sensi dell'art.
1498, II comma , cod.civ., il pagamento del prezzo della vendita deve avvenire al momento della consegna, in mancanza di pattuizione diversa (si tratta perciò di norma meramente dispositiva: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.119). E' onere pertanto della parte che invochi l'inapplicabilità, nel caso concreto, di detta norma suppletiva, di allegare e provare l'esistenza di quella pattuizione.
top3 Guide operative pratiche
Bibliografia
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
Prassi collegate
- Nota alla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 53/e del 20 maggio 2014
- Risoluzione N. 53/E, Indicazione delle modalità di pagamento in caso di rinvio a un momento successivo rispetto agli atti di cessione immobiliare
- Quesito n. 44-2012/T, Prezzo-valore per trasferimenti realizzati in esito ad asta pubblica comunale
- Quesito n. 119-2011/T, Alienazione di bene pertinenziale pro quota e applicazione della regola prezzo-valore
- Studio n. 409-2010/C, In tema di accollo di quota indivisa di mutuo
- Aspetti redazionali dell'atto notarile o della scrittura autenticata dopo lo schema di Decreto legge sulle liberalizzazioni
- Quesito n. 52-2006/T 159-2006/C, Tassazione di compravendita con pagamento del prezzo in parte mediante cessione di credito