Obbligazione di garantire (compravendita)



Il numero 3 dell'art. 1476 cod.civ. contempla da ultimo, a carico del venditore, anche un'obbligazione di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa alienata.

Giova a questo riguardo sottolineare, cosa che del resto può essere ripetuta in un certo senso anche per l'obbligazione di trasferire la proprietà della cosa, che la garanzia, con particolare riferimento a quella per l'evizione, non tanto si palesa come riferibile al contenuto di un'obbligazione, quanto come direttamente attinente al sinallagma contrattuale, all'elemento causale della vendita. In altre parole è riconducibile all'attribuzione traslativa del venditore il trasferimento di una cosa connotata da determinate qualità, la cui titolarità non possa venir contestata da alcuno, a pena del venir meno del fondamento stesso del contratto nota1.

Note

nota1

Funzione infatti fondamentale della vendita è fare acquistare in maniera definitiva al compratore il diritto venduto, il che implica che il bene venduto sia esente da vincoli che possano far perdere il diritto all'acquirente e, per quanto riguarda il suo stato materiale, che lo stesso non presenti vizi: cfr. Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.629.
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Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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