Obbligazione di fare acquistare la proprietà della cosa venduta



Il numero 2 dell'art. 1476 cod.civ. annovera tra le obbligazioni facenti capo al venditore anche quella di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o del diritto , sia pure in relazione alle ipotesi in cui l'acquisto non sia l'effetto immediato del contratto. Tradizionalmente la disposizione viene letta come una conferma dell'impostazione teorica secondo la quale, accanto alla vendita immediatamente traslativa (nella quale cioè l'effetto traslativo si verifica immediatamente per effetto del raggiungimento del consenso ex art.1376 cod.civ. ), si configurerebbero fattispecie di vendita "obbligatoria". Nella vendita di cosa futura, di cosa altrui, nella vendita alternativa ovvero di cosa generica il trasferimento del diritto non può evidentemente avvenire con il perfezionamento del contratto. Rinviando una più approfondita disamina di questo aspetto alla specifica trattazione dedicata a queste specie di vendita, è comunque il caso di osservare come appaia contestabile configurare in capo alla parte venditrice un'obbligazione primaria avente quale contenuto quello di trasferire la proprietà di quanto oggetto del contratto. Pare in effetti più rispondente alla realtà giuridica fare riferimento, anche nelle dette ipotesi, all'efficacia traslativa del consenso, sia pure differita nel tempo in cui (venuta ad esistenza la cosa, ovvero acquisita dal terzo proprietario, individuata rispetto alle altre cose generiche, etc.) essa abbia la possibilità di manifestarsi nota1.

Note

nota1

Cfr. Matteo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.895.
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Bibliografia

  • MATTEO, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, 1999

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