Obbligazione di consegnare la cosa



La prima tra le obbligazioni del venditore qualificate come "principali" ai sensi dell'art. 1476 cod.civ. è quella di "consegnare la cosa al compratore" nota1 . La consegna, come tale, consiste nel far conseguire ad un soggetto la disponibilità materiale del bene, il potere di fatto sul medesimo. In questo senso, essa sembrerebbe funzionale ad incardinare la detenzione (non il possesso, situazione avente connotazioni giuridiche che vanno al di là del dato fattuale relativo alla disponibilità concreta della cosa, come accade nel possesso mediato, solo animo nota2, si veda in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 4080/2022).

Il nostro sistema, fondato sul principio consensualistico di cui all'art.1376 cod.civ. non richiede per il perfezionamento della vendita la materiale traditio della cosa che ne è oggettonota3. Il diritto viene trasferito semplicemente una volta raggiunto l'accordo tra le parti, ponendosi la consegna come il contenuto pratico di un'obbligazione (eventuale: si pensi alla vendita della nuda proprietà di un appartamento. Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1136/92 ) posta in capo al venditore, ogniqualvolta costui non provveda immediatamente ad immettere nella disponibilità del bene l'acquirente (come può accadere quando il venditore si obblighi a mettere a disposizione del compratore un appartamento che al tempo della stipulazione sia ancora occupato da terzi, impegnandosi a metterlo a disposizione entro un certo termine "libero da persone e cose": cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1024/86 ) nota4 .

Le modalità concrete della consegna possono assumere varie connotazioni: essa può avvenire tanto fisicamente quanto simbolicamente ( traditio ficta, come accade con la consegna delle chiavi di un appartamento). In alcuni casi la materialità della consegna può anche fare difetto. Nella traditio brevi manu e nel constitutum possessorium si verifica rispettivamente il trasferimento del possesso mediante la conversione della detenzione in possesso e l'ipotesi inversa, vale a dire il possessore si trasforma in semplice detentore. Quale esempio della prima figura si ponga mente al caso del conduttore che già si trovava in questa sua qualità nella detenzione della cosa locata che, acquistandola dal locatore, ne diviene possessore; relativamente alla seconda si faccia il caso opposto, in cui cioè il proprietario di un appartamento di cui gode la materiale disponibilità, ne faccia alienazione ad un soggetto, rimanendo tuttavia detentore del bene a titolo di locazione. Quanto premesso è utile per fare luce sulle conseguenze giuridiche che si manifestano nell'ipotesi in cui, in esito alla stipulazione della vendita, la consegna non intervenga. A questo proposito si è deciso che nel perfezionamento del contratto non possa dirsi implicito un costituto possessorio nota5. In altri termini, stante l'obbligo di procedere alla consegna qui in commento, non è detto che per effetto della conclusione della vendita il compratore oltre ad essere divenuto proprietario sia altresì divenuto possessore della cosa comprata (e, correlativamente, il venditore sia da considerarsi semplice detentore nomine alieno ). Quando il venditore abbia trattenuto la cosa presso di sé occorrerà accertare caso per caso se la continuazione, da parte di costui, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall' animus rem sibi habendi ovvero configuri una detenzione a nome altrui (Cass. Civ. Sez. II, 6095/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 12621/93 ; Cass. Civ. Sez. II, 7419/83 ; in senso contrario si consideri invece Cass. Civ. Sez. II, 3523/81 ; Cass. Civ. Sez. II, 4463/78 ). Giova rammentare che il titolo in forza del quale configurare il mantenimento della disponibilità materiale del bene in capo al venditore sarebbe assoggettato all'onere formale dello scritto ad substantiam soltanto quando comportasse la costituzione di diritti reali o locazioni ultranovennali (Cass. Civ. Sez. II, 1808/84 ).

Dal punto strettamente giuridico la consegna deve qualificarsi una semplice condotta materiale che non può essere probabilmente considerata nè come atto negoziale, nè come mero atto giuridico nota6 . Poichè essa verrebbe a sostanziare l'adempimento della corrispondente obbligazione di facere, sembrerebbe più appropriato fare riferimento al concetto di atto dovuto nota7.

Assoggetteremo ad esame specifico le modalità spazio-temporali della consegna, nonchè alcune ipotesi peculiarmente assunte in considerazione dal legislatore, come la vendita c.d. "da piazza a piazza", la possibilità di esecuzione di una pluralità di consegne "ripartite", la vendita con riserva della proprietà, nella quale mentre l'efficacia traslativa interviene soltanto nel momento in cui l'acquirente ha corrisposto al venditore l'ultima parte del prezzo dovuto, la consegna del bene invece si verifica usualmente all'atto stesso della conclusione del contratto di vendita, assumendo il compratore i rischi afferenti al perimento della cosa (art. 1523 cod.civ.). Infine una speciale connotazione viene ad assumere la consegna dei titoli rappresentativi della merce nella vendita su documenti (art. 1527 cod.civ.).

Note

nota1

Anche se definita nella norma come "obbligazione principale" si deve ritenere che la consegna costituisca una obbligazione accessoria del venditore: la vera e propria prestazione principale è rappresentata dal trasferimento del diritto, per cui la consegna svolge il limitato ruolo di garantire all'acquirente la possibilità di godere della cosa (così Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.51).
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nota2

Il punto è assolutamente controverso, prevalendo in giurisprudenza l'opposta opinione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6095/94 citata nel testo unitamente ad ulteriori pronunzie orientate nella medesima direzione. Anche la dottrina risulta divisa tra coloro che preferiscono affermare che oggetto della consegna sia il trasferimento del possesso (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.81 e Greco, in Riv.dir.comm., 1948, II, p.357) e coloro che invece ravvisano nella materiale disponibilità trasferita solo la figura della detenzione: in questo senso Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.41. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.469 ritiene che l'obbligazione di consegnare avrebbe un duplice contenuto: attribuirebbe tanto la detenzione quanto il possesso vero e proprio.
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nota3

Occorre tuttavia precisare che l'obbligazione di consegna non è dipendente dal verificarsi dell'effetto traslativo, ma "può nascere anche prima che tale effetto si verifichi, come nel caso di vendita con riserva di proprietà e, finanche, prima che il contratto sia definitivamente efficace, come nel caso di vendita a prova" (Mirabelli, op.cit., p.39).
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nota4

La prestazione di consegna può dunque consistere in una mera prestazione di dare o in una prestazione complessa di fare e dare: cfr. Mirabelli, op.cit., p.40.
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nota5

Rubino, op.cit., p.480.
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nota6

La dottrina prevalente sostiene invece che si debba qualificare l'atto di consegna come mero atto giuridico in senso stretto: cfr. Luminoso, cit., p.81, Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.358 e Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.145.
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nota7

In questo senso anche Mirabelli, op.cit., p.41.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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