L'obbligazione alimentare non deriva soltanto dalla legge, potendo trarre la propria fonte anche dalla volontà negoziale. Si pensi alla convenzione, avente natura contrattuale, per il cui tramite un soggetto si obblighi nei confronti di un altro a far fronte alle eventuali situazioni di bisogno di costui ovvero al legato di alimenti contenuto in un testamento (art.
660 cod.civ.).
E' anche possibile ipotizzare che l'accordo contempli l'effettuazione di erogazioni aventi una finalità
lato sensu alimentare, ma
svincolate, alternativamente, ora dalla misura degli alimenti in senso stretto, ora dalla situazione di bisogno dell'alimentando ora dai rapporti tra alimentante obbligato ed avente diritto.
L'obbligazione alimentare potrebbe pertanto essere istituita anche tra soggetti diversi da quelli stabiliti dalla legge
nota1 .
L'obbligazione volontaria degli alimenti perde quasi tutte le peculiarità che valgono a contraddistinguere quella la cui fonte si rinviene nella legge
nota2 : non risulta conseguentemente difforme rispetto agli altri rapporti obbligatori, se non per quanto attiene alla determinazione della misura della prestazione. Quest'ultima non è aprioristicamente determinata. Ordinariamente il testatore (legato di alimenti) o le parti (contratto) non prevedono la somma dovuta, facendo un generico riferimento "agli alimenti".
Note
nota1
Torrente-Schlesinger,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.947.
top1nota2
Ad eccezione del richiamo allo stato di bisogno: conformi Trabucchi,
Alimenti, diritto civile, in N.sso Dig.it., vol. I, 1980, p. 229, e Auletta,
Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 23.
top2Bibliografia
- AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
- TRABUCCHI, Alimenti, diritto civile, N.sso Dig. it., I, 1980