Obbligazione a termine da effettuarsi presso il domicilio del creditore ( mora ex re )



Il numero 3 dell'art. 1219 cod.civ. prevede l'automaticità della mora nell'ipotesi in cui sia scaduto il termine e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore. Stiamo con tutta evidenza discorrendo del termine di adempimento, da non confondere ovviamente con il termine di efficacia, elemento accidentale del negozio giuridico nota1 . Ai fini della mora non è indispensabile che il termine sia essenziale, ciò che potrebbe rilevare ai fini dell'eventuale risoluzione del contratto dal quale scaturisce l'obbligazione (Cass. Civ. Sez. II, 6887/94 ) nota2.

Si ritiene che la regola enunciata riceva applicazione anche nell'ipotesi in cui la prestazione debba essere effettuata nelle mani di un terzo (Cass. Civ. Sez. III, 6415/79 ): in altri termini in tutti i casi in cui la prestazione non debba venire eseguita presso il debitore nota3 .

A questo proposito, gli interpreti distinguono (mutuando le icastiche locuzioni elaborate nell'esperienza francese) tra obbligazioni quérables (letteralmente "richiedibili", la cui prestazione deve essere "domandata" al debitore, dunque presso il di lui domicilio) e portables ("portabili": vale a dire da adempiersi presso il creditore)nota4.

Nella prima ipotesi ( quérables ) il debitore, nonostante il termine sia scaduto, non può essere considerato in mora: è infatti onere del creditore presentarsi per ricevere la prestazione.

Nella seconda ( portable ), dovendo l'adempimento essere effettuato al domicilio del creditore, se alla scadenza il debitore non si presenta per effettuare la prestazione, si dice che la scadenza del termine è di per sè significativa ( dies interpellat pro homine ) e che, pertanto il debitore deve considerarsi in mora senza che sia necessaria alcuna intimazione ad opera del creditore.

Il II comma dell'art. 1219 cod.civ. prevede in ogni caso che, quando il termine di adempimento sia scaduto successivamente alla morte del debitore, gli eredi non possono considerarsi in mora se non successivamente al decorso di otto giorni dalla intimazione o richiesta fatta per iscritto. Questa disposizione ha quale effetto quello di determinare un ritorno alla disciplina propria della mora ex persona nota5 .

Giova altresì osservare che, ai sensi dell'art. 1220 cod.civ., non può essere costituito o considerato in mora il debitore che tempestivamente, benché senza le forme dell'offerta reale (art. 1208 e segg.) abbia fatto offerta (c.d. offerta non formale o irrituale) della prestazione dovuta, a meno che, a propria volta, il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Quale specie di obbligazione importa l'effettuazione della prestazione presso il domicilio del creditore?

Ai sensi del III comma dell'art. 1182 cod.civ. l'obbligazione pecuniaria, cioè avente ad oggetto una somma di denaro, deve essere adempiuta al domicilio del creditore nel tempo della scadenza (Cass. Civ. Sez. Unite, 5572/79 ). Tuttavia, se questo domicilio è diverso da quello del tempo in cui l'obbligazione stessa è sorta e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore può eseguirla al proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore. Ciò rende evidente la grande rilevanza pratica della specifica ipotesi di mora automatica qui in esame, anche se è il caso di rilevare che, in concreto, soprattutto nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, quando quest'ultima assume la veste di debitrice, vengono poste deroghe che hanno l'effetto di rendere l'obbligazione pecuniaria querable (Cass. Civ. Sez. I, 7207/97 ; Cass. Civ. Sez. I, 6627/97 ) .

Note

nota1

Giorgianni, voce Pagamento, in N.sso Dig.it., XII, 1968, p.325; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.557.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.464.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.99.
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nota4

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.III, Genova, 1980, p.151; Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.594.
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nota5

Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.214.
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Bibliografia

  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, Pagamento, N.sso Dig. it., XII, 1968

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