O.A.9 - Insussistenza dell’obbligo di adeguare le clausole degli originari patti sociali alle modifiche intercorse


Massima

1° pubbl. 9/14

Il codice civile prevede per le sole società di capitali l’obbligo di depositare nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata ogniqualvolta sia deliberata una sua modifica (art. 2436, ultimo comma, c.c.).

L’assenza di un’analoga disposizione per le società di persone porta a ritenere che le modifiche dei patti sociali delle medesime siano ritualmente adottate senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili.

Tali modifiche, una volta ritualmente iscritte, sono comunque opponibili ai terzi anche per le eventuali parti che dovessero contrastare con precedenti versioni dei patti sociali non formalmente aggiornate.

Così, ad esempio, l’iscrizione del recesso di un socio avvenuta unilateralmente per atto pubblico o scrittura privata autenticata (vedi orientamento O.A.8) rende opponibile ai terzi la sua uscita dalla compagine sociale sotto tutti i profili (partecipazione agli utili, poteri di amministrazione e rappresentanza, fallibilità), anche se non è accompagnata da alcuna riformulazione delle clausole dei patti sociali in cui è contenuto il suo nominativo.

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