O.A.6 – Determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, comma 1, cc


Massima

1° pubbl. 9/10

Ai soci è consentito, con l’introduzione nel contratto sociale di una clausola programmatica, di determinare liberamente i criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione, purché ciò avvenga all’unanimità e sia rispettato il divieto del patto leonino.
Si ritiene tuttavia che dal verificarsi di una causa di scioglimento in poi tale facoltà non sia più consentita, poiché da tale momento è entrato nel patrimonio individuale di ogni singolo socio il diritto di credito alla ripartizione dell’attivo secondo i criteri precedentemente fissati.
Per poter ottenere dunque la ripartizione dell’attivo di liquidazione in maniera difforme rispetto ai criteri di contratto vigenti al momento del verificarsi di una causa di scioglimento sarà necessario attuare gli opportuni negozi traslativi dei diritti di credito vantati dai singoli soci utilizzando uno degli schemi consentiti dall’ordinamento (donazione, vendita, rinuncia, ecc.).

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